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Articolo 251 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 251 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.

3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

Spiegazione dell'art. 251 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua i presupposti affinché possa essere pronunciato l'annullamento del concordato omologato.

L'annullamento, se pronunciato, determina la caducazione retroattiva degli effetti derivanti dall'omologazione.
Sul piano processuale, la risoluzione autorizza il Tribunale a disporre contestualmente la ri-apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il presupposto dell'annullamento, a differenza della risoluzione (art. 250), può dirsi integrato innanzi a condotte dolose del debitore dirette ad alterare, aumentandolo a dismisura, il volume del passivo oppure a ridurre, mediante distrazione o dissimulazione dell'attivo, la garanzia patrimoniale.

Tra i legittimati attivi, la norma ricomprende i creditori e il curatore, i quali possono proporre ricorso entro 6 mesi dalla scoperta del dolo, ferma restando l'improponibilità della domanda una volta trascorsi 2 anni dal compimento dell'ultimo atto con il quale si è data esecuzione al concordato.

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