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Articolo 268 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Liquidazione controllata

Dispositivo dell'art. 268 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)(1).

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

  1. a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
  2. b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  3. c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  4. d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 268 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è posta in apertura del Capo dedicato alla procedura di liquidazione controllata. La liquidazione controllata è la procedura concorsuale che, analogamente alla liquidazione giudiziale, consente di soddisfare tutti i creditori del debitore sovraindebitato mediante la liquidazione del suo intero patrimonio. Come si è anticipato, dunque, la liquidazione controllata è a tutti gli effetti una procedura concorsuale, dal momento che realizza il concorso della generalità dei creditori sulla universalità dei beni del debitore, ferma restando l'esclusione, dal novero dei beni patrimoniali sui quali possono soddisfarsi i creditori, dei crediti e degli altri beni indicati al quarto comma.

Alla liquidazione controllata può essere sottoposto esclusivamente il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale (presupposto soggettivo) e che versi in uno stato di sovraindebitamento (presupposto oggettivo).


Normalmente, la legittimazione alla presentazione della domanda di apertura della procedura spetta esclusivamente al debitore (volontarietà). Laddove quest'ultimo versi in un vero e proprio stato di insolvenza, tale facoltà è però attribuita anche ai suoi creditori. Deve osservarsi che nella liquidazione giudiziale quest'ultima è la regola generale in punto di legittimazione, per via del fatto che il presupposto oggettivo consiste unicamente nello stato d'insolvenza (mentre il concetto di sovraindebitamento racchiude tanto quello di crisi, quanto quello d'insolvenza).

In ogni caso, quando la domanda è presentata dal creditore, il Tribunale non può disporre l'apertura della procedura qualora:
  • l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore ai 50.000 euro
  • l'OCC, su richiesta del debitore, abbia attestato in apposita relazione l'assenza di beni liquidabili, cui non sia possibile porre rimedio nemmeno tramite l'esercizio di azioni volte alla re-integrazione del patrimonio del debitore (revocatorie)

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