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Articolo 172 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rapporti pendenti

Dispositivo dell'art. 172 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.

6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.

7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.

Spiegazione dell'art. 172 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La funzione liquidatoria della procedura, quindi, può (anzi: deve) realizzarsi non soltanto attraverso la conversione in denaro dei diritti e dei beni (materiali o immateriali) del debitore – se del caso recuperati al relativo patrimonio attraverso l'esperimento vittorioso delle azioni giudiziarie cui è legittimato, siano esse di massa (come, ad es., l'azione di revoca) ovvero contrattuali (quali, ad es., l'azione di pagamento del prezzo pattuito in un contratto) o di impugnazione negoziale già di spettanza del debitore (es. azione di simulazione, di nullità, di annullamento, di risoluzione, ecc.) – ma anche attraverso la definizione dei rapporti giuridici patrimoniali derivanti da contratti stipulati dal debitore assoggettato a liquidazione giudiziale e «pendenti» al momento della sentenza che ne dichiara l'apertura.

La funzione liquidatoria della procedura di liquidazione giudiziale si manifesta (anche) come criterio di orientamento delle scelte compiute dal curatore ovvero quale fondamento degli effetti voluti dalla legge sul singolo rapporto. Si è dinanzi ad un effetto connesso all'ablazione dei poteri dispositivi e di amministrazione del debitore in liquidazione giudiziale disposta dall'art. 142 del codice della crisi in favore del curatore (spossessamento del patrimonio): come nell'amministrazione dei beni acquisiti alla procedura, così nei rapporti giuridici pendenti al momento della sentenza che ne dispone l'apertura, si realizza una forma di «sostituzione» dell'organo concorsuale al debitore che ne amministra i beni ed i contratti, evidentemente per la migliore soddisfazione dei creditori.



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