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Articolo 323 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Bancarotta semplice

Dispositivo dell'art. 323 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

  1. a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  2. b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  3. c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
  4. d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
  5. e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Massime relative all'art. 323 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. pen. n. 29457/2026

Le operazioni gravemente imprudenti ai sensi dell'art. 323, lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019, integranti il delitto di bancarotta semplice, sono quelle finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria "imprudenza" e la loro sussistenza non è inficiata dal riconoscimento che la scelta di proseguire nell'esercizio dell'attività imprenditoria sia effettuata nell'interesse dell'impresa.

Cass. pen. n. 16407/2025

Le operazioni gravemente imprudenti ai sensi dell'art. 323, lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019, integranti il delitto di bancarotta semplice, sono quelle finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria "imprudenza" e la loro sussistenza non è inficiata dal riconoscimento che la scelta di proseguire nell'esercizio dell'attività imprenditoria sia effettuata nell'interesse dell'impresa.

Cass. pen. n. 16414/2024

Pur avendo la bancarotta patrimoniale natura di pericolo concreto, la cui offensività è contraddistinta dall'effettiva possibilità che, ove per qualsiasi ragione si dia luogo ad una procedura concorsuale, l'esito della stessa venga condizionato da atti distrattivi che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile, occorre comunque riconoscere che anche un atto di disposizione di un bene avente un valore irrisorio od esiguo determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, specie quando sia chiara l'assoluta estraneità dell'atto rispetto alle funzioni proprie della società.

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