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Capo V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della cessione dei crediti

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
578 Il codice del 1865 non tenne sufficientemente conto della genericità della causa traslativa, propria della cessione dei crediti, la quale infatti non è riportabile ad alcun tipo concreto di negozio di trasferimento. Il codice civile del 1865 tanto non ebbe esatta idea della cessione, da comprendere in essa la vendita dell'eredità, che è cessione solo se si riferisce a crediti o ad altri diritti singolarmente considerati, e da non distinguerla nettamente dalla vendita, nella cui disciplina la confuse con l'art. 1458 del c.c.. La vendita è in pratica la causa frequente della cessione dei crediti; ma non ne è la sola, perché la cessione può farsi anche a scopo di donazione (così espressamente l'art. 1260 del c.c., primo comma), di pagamento, di accreditamento, ecc. Il nuovo codice civile, trattando in modo a sè stante la cessione dei crediti, riproduce il concetto di autonomia sostanziale al quale si è accennato; il che non ha un valore solamente scientifico, ma anche ripercussioni pratiche. Così, ad esempio, influisce sul problema della forma, che è quella richiesta per il tipo di negozio posto a base della cessione. La cessione solvendi causa non è negozio formale, e potrà provarsi per testi nei limiti stabiliti per i contratti (art. 2721 del c.c.); la cessione donandi causa dovrà essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782 del c.c.). Altra innovazione che tocca le linee generali della disciplina adottata dal vecchio codice civile per la cessione di crediti è l'abolizione del retratto litigioso (artt. 1546 e 1548 cod. civ. del 1865). Questa abolizione, già intervenuta nel campo delle obbligazioni commerciali, poteva senza danno estendersi a quello delle obbligazioni civili, dato che il nuovo clima delle relazioni giuridiche ne aveva ridotto l'applicazione a casi rarissimi e quasi mai meritevoli del trattamento della legge anastasiana: la litigiosità del credito ceduto dà luogo ad un'alea, e questa merita un adeguato compenso in una riduzione del prezzo della cessione.