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Articolo 1070 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Abbandono del fondo servente

Dispositivo dell'art. 1070 Codice Civile

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando(1) alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [1104, 2643, n. 5].

Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

Note

(1) Si reputa che la rinunzia alla servitù abbia natura di atto unilaterale tra vivi con effetto estintivo del diritto stesso, per il quale si richiede la forma scritta fatto a pena di nullità (art. 1350, n. 5) e che è soggetto a trascrizione ex art. 2643, n. 5. A parere di altra dottrina, invece, la rinuncia ha natura ambivalente, essendo irrevocabile e, al contempo, valendo quale proposta nei confronti del vicino.

Ratio Legis

La disposizione permette al titolare del fondo servente l'abbandono liberatorio del fondo, allo scopo di non dover farsi carico delle spese cui sarebbe tenuto per legge. I casi in cui ciò è consentito sono disciplinati dagli artt. 1045 ultima parte, 1069, 1091.

Spiegazione dell'art. 1070 Codice Civile

Possibilità di liberazione dall'onere delle spese con l'abbandono del fondo servente

L'onere delle spese, che per titolo o per legge faccia capo al proprietario del fondo servente, può avere natura reale, e anzi più precisamente di obbligazione propter rem. Deriva da questa sua natura la facoltà del proprietario gravato di liberarsi abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante. In ciò è pure implicito che la medesima facoltà di abbandono non competerebbe invece nel caso che l'onere anzidetto costituisse il contenuto di un rapporto personale (obbligazione personale) del proprietario del fondo servente: in questo caso la liberazione mediante abbandono del fondo non potrebbe avvenire che sotto specie di datio in solutum, la quale — com'è noto — richiede l'accettazione del creditore.

Per capire quando vi sia obbligazione propter rem od obbligazione meramente personale, è questione di interpretare il titolo da cui l'onere deriva, e che non si può risolvere se non caso per caso.


Abbandono limitato alla parte del fondo effettivamente gravata

Sotto la vigenza del corrispondente art. 643 del codice abrogato ci si domandava se il previsto abbandono del fondo servente dovesse essere totale o potesse limitarsi a quella parte del fondo che sopportasse effettivamente l'esercizio della servitù. Riesumare, anche solo brevemente, i termini della discussione non ha più interesse per l'applicazione della nuova legge, poiché questa ha provveduto ad eliminare il dissidio disponendo espressamente nel primo capoverso dell'articolo in esame che « se l'esercizio della servitù è limitato a una parte del fondo, la liberazione può avvenire con l' abbandono di quella parte soltanto ». Con questo il principio tradizionale, sul quale si fondava principalmente l'opinione contraria, che cioè la servitù è indivisibile e colpisce tutto intero il fondo gravato, riceve indubbiamente una scossa, ma la novità è da guardare favorevolmente, poiché un tale principio tramandava una concezione ormai parecchio distante della realtà pratica delle cose.

Peraltro, quanto alla possibilità di esercitare in concreto la facoltà di abbandono del fondo limitatamente alla sola parte gravata, poichè tale abbandono importa un frazionamento del fondo servente, sono da tenere presenti i limiti che derivano dall'art. 846 e segg. di questo libro nella determinazione e disciplina della « minima unita colturale ».


Natura dell'abbandono

L'abbandono quando sia effettuabile alla stregua delle considerazioni diverse che precedono, rappresentando un atto di trasferimento della proprietà di un immobile, deve essere fatto per atto scritto sotto pena di nullità.

La Relazione al Re della Commissione reale e quella del Guardasigilli parlano concordemente a questo proposito - ma in termini inesatti - di derelictio del fondo o della parte di esso. In realtà non vi è derelictio nè rinuncia in senso proprio: se cosi fosse, bisognerebbe configurare un istante in cui il bene uscito dal patrimonio del derelinquente o del rinunciante diventa res nullius, con la conseguenza che entrerebbe automaticamente in funzione l' art. 827 del c.c., per cui i beni immobili vacanti di proprietà appartengono al patrimonio dello Stato. Non c' è d'altra parte una rinuncia traslativa, per quanto la legge parli di abbandono « al » proprietario del fondo dominante: tale rinuncia comporterebbe un' accettazione da parte del proprietario favorito, mentre questa non è affatto richiesta perchè l'abbandono abbia luogo realmente, e con esso avvenga la liberazione del proprietario onerato.

C'è tuttavia successione del secondo proprietario al precedente, e non può dirsi che l'acquisto avvenga a titolo originario. Esso ha titolo nell' atto di abbandono, il quale pertanto può forse essere configurato come un negozio sul patrimonio altrui, con il quale il proprietario del fondo servente può convertire l'attività patrimoniale del proprietario del fondo dominante, consistente nel diritto alle riparazioni, nella proprietà, del fondo servente o della parte di esso effettivamente gravata.


Forma e pubblicità dell'abbandono

Non soltanto l' abbandono dovrà esser fatto per iscritto a pena di nullità, ma dovrà pure essere trascritto per gli effetti di cui all' art. 2644 del c.c., trattandosi di un atto traslativo della proprietà di un immobile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

508 In tema di abbandono liberatorio (art. 1070 del c.c.), alla disposizione dell'art. 643 del codice del 1865, che prevedeva soltanto l'abbandono totale, ho aggiunto un comma con il quale si consente anche l'abbandono parziale nel caso in cui la servitù sia limitata a una parte del fondo. Ho ritenuto inutile aggiungere che l'abbandono deve essere fatto per iscritto, sotto pena di nullità, poiché la necessità della forma scritta si deriva dall'art. 1350 del c.c..

Massime relative all'art. 1070 Codice Civile

Cass. civ. n. 10460/2020

L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata.

Cass. civ. n. 1026/1976

Il diritto di servitù, in quanto disponibile, può estinguersi per rinuncia scritta da parte del titolare. Tale rinuncia non abbisogna di formule sacramentali ed espresse, ma può anche risultare, per implicito, da una dichiarazione incompatibile con la volontà di conservare il diritto stesso. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito una rinuncia implicita a servitù di veduta nell'atto scritto con il quale il titolare aveva acquistato dal proprietario del fondo servente la comproprietà di un muro, la cui costruzione, da quest'ultimo eseguita, impediva l'esercizio della servitù medesima).

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