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Articolo 2884 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cancellazione ordinata con sentenza

Dispositivo dell'art. 2884 Codice Civile

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.](1) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.](2).

Note

(1) Nella speciale circostanza delineata dal presente articolo in cui il creditore per vari motivi non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione, questa può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato. La sentenza in questione potrà essere richiesta dal debitore, dal terzo acquirente del bene ipotecato ex art. 2858, dal terzo datore d'ipoteca ex art. 2868 e da chiunque possa vedersi arrecato un pregiudizio dalla mancata cancellazione e avrà come oggetto l'accertamento dell'estinzione del credito garantito o addirittura della stessa ipoteca.
(2) In aggiunta alla vera e propria sentenza, la disposizione cita anche altri provvedimenti definitivi che possono decretare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in luogo del consenso mancante del creditore: si tratta, ad esempio, del decreto che chiude il procedimento di esecuzione o il decreto del giudice delegato alla procedura di fallimento che attesti l'avvenuta esecuzione del concordato, così come prevede la Legge fallimentare.

Ratio Legis

La norma in esame mira a tutelare il debitore nell'ipotesi in cui il credito sia stato effettivamente e completamente soddisfatto, ma egli non riesca ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria poiché il creditore non presta il necessario consenso.

Spiegazione dell'art. 2884 Codice Civile

Cancellazione consensuale : forma dell'atto e capacità

Come abbiamo già detto, nel sistema del nuovo codice civile la cancellazione dell'iscrizione ha un effetto sostanziale ; essa, cioè, non estingue soltanto l'iscrizione ma lo stesso diritto d'ipoteca.

La cancellazione può essere volontaria o consensuale o giudiziaria, Della prima si occupano gli articoli in esame.

Perché il conservatore possa eseguire la cancellazione è necessario esibire un atto, che racchiuda i requisiti di forme enunciati negli arti­coli 2821, 2835 e 2837. In altri termini, la cancellazione dell'iscrizione, per quanto riguarda l'interesse del creditore, avrà, luogo nei modi stessi, coi quali si procede all'accensione di essa per quanto riguarda l'interesse dell'ipotecato. Quindi, essa deve essere consentita in un atto pubblico o in una scrittura privata ; la cancellazione non potrà eseguirsi natu­ralmente, se la sottoscrizione del creditore nell'atto contenente il con­senso non sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835) ; ma se si tratta di un atto formato in paese estero, esso dev'essere debitamente legalizzato (art. 2837).

Questa dichiarazione può essere contenuta anche in un atto unila­terale .

Quando la legge parla di consenso delle parti interessate intende ri­ferirsi alle persone, che hanno interesse a mantenere le iscrizioni, come sarebbero gli eredi o gli aventi causa del creditore, i vari creditori sol­vibili, i cessionaria, i surroganti o creditori pignoratizi, che hanno prov­veduto alle relative annotazioni.

In quanto alla capacità giuridica a consentire la cancellazione la legge richiede quella che è necessaria per la liberazione del debitore. Quindi, il minore emancipato e l'inabilitato hanno bisogno dell'assistenza del curatore (articoli 394 e 435), ed è indifferente se il debito garantito da ipoteca sia stato o meno effettivamente soddisfatto.

Quando, invece, si tratta di minori che debbono essere rappresentati (minori non emancipati, interdetti), la legge, giustamente, è più rigorosa. Il genitore esercente la potestà genitoriale, il tutore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione se il credito non sia soddisfatto, perché, non esigendo il credito e consentendo, al tempo stesso, la can-Oazione della relativa iscrizione, essi potrebbero compromettere l’esistenza del credito, per la possibile sopraggiunta insolvenza del debi­tore, il che certamente non è loro permesso. Quindi, per consentire la cancellazione dell’iscrizione dell'ipoteca, senza la contemporanea esazione del credito, il genitore avente la patria potestà e il tutore dovrebbero munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare. L'art. 374, n. 1, ciò dice espressamente per il tutore, ma deve dirsi lo stesso per il genitore esercente la patria potestà, perché, sebbene l'art. 32o non parli, rispetto a lui, della cancellazione di ipoteca, tuttavia esige l'autorizzazione del giudice tutelare per la riscossione di capitali; a maggior ragione, quindi, deve ritenersi necessaria tale autorizzazione per la cancellazione di una ipoteca costituita a garanzia di un credito che non è stato soddisfatto.

Quanto agli altri amministratori in genere, per poter consentire la cancellazione delle ipoteche senza la contemporanea esazione del credito, devono essere muniti di poteri speciali a compiere atti di disfunzione.

Si è discusso se, per ottenere la cancellazione, basti la quietanza di pagamento rilasciata dal creditore ovvero occorra una dichiarazione di volontà ad hoc.

Secondo alcuni la quietanza sarebbe sufficiente, ma è preferibile l'opinione contraria, potendo sempre sorgere contestazione sulla vali­dità del pagamento o sull'interpretazione della quietanza (se a saldo o meno, se relativo al credito iscritto o ad altro).


Cancellazione giudiziale. Competenza per valore e per territorio. Occorre che la sentenza sia passata in giudicato. Cancellazione ordinata con provvedimento che non è sen­tenza

La cancellazione delle ipoteche è giudiziale quando è attuata dall'autorità giudiziaria competente, con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo.

La competenza per valore è determinata dai principi generali.

Dubbi, invece, sono sorti in ordine alla competenza per territorio . Alcuni ritengono che si tratti di azione personale, e, quindi, sarebbe competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quelli del luogo in cui il convenuto ha la dimora e, in mancanza, il giudice del luogo in cui risiede l’attore (art. 18 del c.p.c.). Altri autori, invece, distinguono. Se la cancellazione si chiede come conseguenza della nullità o dell’estinzione del credito, di cui l'ipoteca costituisce un accessorio, si tratta di azione sonale e può applicarsi la norma dell'art. 18 cod. proc. civ. ; se per la cancellazione si chiede indipendentemente da qualunque questione sull'esistenza del credito, ma in quanto l'ipoteca non sussiste come tale o l'iscrizione è nulla, allora si esercita un'azione reale, una vera e propria actio purgatoria, avente per scopo la dichiarazione di libertà del fondo, e deve applicarsi la norma relativa alle azioni reali, che stabilisce il forum rei sitae (art. 21 del c.p.c.).

Per potersi eseguire la cancellazione si richiede che la sentenza sia passata in cosa giudicata. Sotto l impero del codice preesistente sputava che cosa dovesse intendersi per sentenza passata in giudicato. Ora la questione è stata risolta dal codice di procedura civile, che all’ art. 324 del c.p.c. dice : « S'intende passata, in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, né a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 ».

Il caso in cui la cancellazione giudiziale avviene in base ad un provvedimento, che non è sentenza, è quello con cui trasferendosi all'acquirente il diritto espropriato il giudice ordina la cancellazione delle ipoteche (art. 2878, n. 7), ovvero quello che il giudice emette ordinando la cancellazione delle ipoteche in seguito al processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche (art. 794 del c.p.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2884 Codice Civile

Cass. civ. n. 1076/2023

In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.

Cass. civ. n. 26104/2018

L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.

Cass. civ. n. 12309/2004

In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato).

Cass. civ. n. 584/1996

In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.

Cass. civ. n. 9661/1993

Nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso Collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli artt. 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att. Detto potere non interferisce col potere di impugnazione della parte in quanto, a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice si sottrae al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione, per cui essa può essere dichiarata nulla con autonoma azione a formare oggetto di rinnovazione ufficiosa, purché questa intervenga prima della pronuncia del giudice di appello.

Cass. civ. n. 3078/1978

Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l'iscrizione, ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio.

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ALFREDO C. chiede
domenica 13/11/2016 - Lazio
“la commissione tributaria provinciale ha dato ragione ad un contribuente che ha ricorso contro Equitalia per una iscrizione ipotecaria su un terreno.
In virtù delle nuove norme abbiamo inviato copia della sentenza e un'istanza di cancellazione ipotecaria. La stessa ha ritenuto legittima l'iscrizione e non vuole procedere alla cancellazione. Cosa è possibile fare?”
Consulenza legale i 18/11/2016
Al fine di dare una risposta più completa al quesito in esame occorrerebbe sapere se il provvedimento con cui la Commissione Tributaria provinciale ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria di Equitalia abbia anche ordinato o meno la cancellazione dell’ipoteca.
In caso positivo, infatti, potrà troverà applicazione l’art. 2884 del codice civile, il quale pone a carico del Conservatore dei Registri immobiliari l’obbligo di eseguire la cancellazione dell’ipoteca se ordinata con sentenza passata in giudicato.

Tuttavia, per avere un quadro chiaro dei rimedi esperibili avverso il rifiuto di Equitalia di cancellare l’ipoteca, si ritiene opportuno delineare brevemente la fattispecie dell’iscrizione ipotecaria.
Le società Equitalia, in qualità di agenti della riscossione, hanno il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore ex art. 77 DPR 602/1973; trattasi di una formalità soggetta a procedure e limiti ben precisi, che sono stati modificati nel corso del tempo in seguito a diversi interventi normativi.
L’art. 21 del D.lgs. 31/12/1992 n. 546 (Codice del processo tributario), inserito nel Titolo II dedicato al processo innanzi alle Commissioni Tributarie, stabilisce che il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto impugnato, mentre l’art. 19 dello stesso D.lgs indica tra gli atti impugnabili anche “l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 DPR 29/09/1973 n. 602”.
L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata dinanzi al Giudice competente che, nel caso di tributi, viene individuato nella Commissione tributaria provinciale.

Ai sensi del successivo art. 36 D.lgs. 546/1992 la controversia viene decisa con sentenza, mentre ex art. 38 stesso decreto le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, in difetto di che trova applicazione l’art. 327 co. 1° cpc, il quale prevede la decadenza dall’impugnazione decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (dalla notifica, invece, decorrerà il termine breve per l’impugnazione, che è di 30 giorni, così art. 51 D.lgs. 546/1992)

Fatta questa premessa, occorrerebbe innanzitutto sapere, come prima accennato, se la sentenza con cui la Commissione Tributaria provinciale ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria di Equitalia abbia anche ordinato o meno la cancellazione dell’ipoteca.

Se tale cancellazione è stata espressamente disposta dal giudice, una volta notificata la sentenza e trascorso inutilmente il termine di 30 gg. per l’eventuale impugnazione previsto dall’art. 51 D.lgs 546/1992, la sentenza acquisterà efficacia di cosa in giudicato ed il conservatore, cui ci si rivolgerà ex art. 2884 c.c., non potrà esimersi dal cancellare l’ipoteca, con l’ulteriore conseguenza che allorchè lo stesso si rifiutasse di procedere alla cancellazione dell’iscrizione, il richiedente potrà proporre reclamo all’Autorità giudiziaria (Tribunale civile) ex art. 2888 c.c.
Secondo alcuni autori addirittura, essendo le sentenze del Giudice tributario immediatamente esecutive ex lege, per le stesse non può trovare applicazione quanto disposto dall’art. 2884 c.c. (nella parte in cui è richiesto che la sentenza sia passata in giudicato), operando tale norma solo per le ipoteche istituite con provvedimento giudiziale, su accordo delle parti o direttamente dalla legge, ma nelle sole limitate ipotesi di cui all’art. 2817 c.c.; si sostiene infatti che l’ipoteca iscritta ex art. 77 DPR 602/1973 non trovi riscontro diretto nel codice civile avendo natura sui generis, in quanto promanante da un atto amministrativo e non riconducibile in alcuna delle categorie sopra indicate.

Tuttavia, ragioni prudenziali consigliano sempre di far trascorrere il tempo richiesto per il passaggio in giudicato della sentenza, avendo peraltro la parte nel caso di specie ottemperato alla notifica della sentenza ed essendo sufficiente il decorso del termine breve per impugnare; a favore di questa soluzione si è espressa Commissione Tributaria Regionale Veneto 7 aprile 2010 n. 29, la quale ha sostenuto che l’ipoteca possa essere legittimamente mantenuta sino al passaggio in giudicato della sentenza da cui ne scaturisce l’illegittimità.

Nell’ipotesi in cui, invece, la sentenza nulla abbia disposto sulla cancellazione dell’ipoteca illegittimamente iscritta, altra sarà la strada percorribile.
In particolare si ritiene che il rimedio avverso il rifiuto di Equitalia si possa rinvenire nel disposto di cui agli artt. 69 e 70 D.lgs 546/1992, così argomentandosi in tal senso.
Come ben noto, le sentenze delle Commissioni tributarie sono dotate di immediata efficacia esecutiva, ciò che è facile desumere sia dal disposto di cui all’art. 68 co. 2° D.lgs. 546/1992 sia dall’art. 18 co. 4° D.lgs. 472/1997, il quale stabilisce espressamente che “le decisioni delle commissioni tributarie e dell’autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive”.
L’immediata esecutività della sentenza di primo grado importa, quale logico corollario, il venir meno dell’efficacia esecutiva legittimante la riscossione provvisoria, tant’è che l’amministrazione finanziaria, a seguito dell’accoglimento del ricorso formulato in primo grado dal contribuente, ha per espressa previsione normativa l’obbligo di provvedere alla restituzione di quanto eventualmente riscosso nelle more del giudizio.
Sorte analoga a quella prevista per la riscossione provvisoria toccherà anche a tutti quei provvedimenti, tra i quali appunto l’ipoteca esattoriale, che presuppongono la sussistenza e la permanenza di un titolo dotato di efficacia esecutiva.

In virtù di tale assimilazione del provvedimento con il quale viene iscritta l’ipoteca a quello su cui si fonda la riscossione provvisoria, potrà dirsi che di fronte al rifiuto di Equitalia di procedere alla cancellazione dell’ipoteca potrà farsi ricorso a quanto previsto dall’art. 69 comma 5 D.lgs. 546/92, il quale dispone che in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma del successivo art. 70 alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.