Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12309 del 6 luglio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mò di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, laddove, nell'ipotesi in cui l'alloggio de quo appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli in possesso dei requisiti anzidetti, il titolo di proprietà vantato da quest'ultimo preclude ogni eventuale assegnazione dell'immobile all'altro, rendendo poi ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione in favore del coniuge proprietario.

(massima n. 2)

In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato).

(massima n. 3)

Il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale.

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