Cassazione civile Sez. III sentenza n. 584 del 26 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtł del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale č stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando č ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autoritą competente.

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