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Sezione XI - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della cancellazione dell'iscrizione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1176 In tema di cancellazione delle iscrizioni non ho apportato modifiche sostanziali alle disposizioni del codice del 1865. Gli articoli 2882-2886 e 2888 riproducono con lievi varianti gli articoli 2033-2036, primo comma, e 2037-2039, primo comma, del codice anteriore. Di nuova formulazione è l'art. 2887 del c.c. che, regolando la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia di obbligazione risultante da un titolo all'ordine, dispone, nel primo comma, che sul titolo deve dal conservatore essere annotata l'eseguita cancellazione. Pertanto, insieme con l'atto con cui è consentita la cancellazione dell'ipoteca, occorre presentare al conservatore il titolo, il quale è restituito con l'anzidetta annotazione. La norma agevola la fiduciosa circolazione del titolo, in quanto evita il pericolo che i possessori siano indotti a ritenere esistente una garanzia che più non sorregge il credito e li esime dall'onere di accertare, prima di ricevere il titolo, se l'ipoteca sia ancora in vita. Nel secondo comma l'articolo in esame dispone inoltre che la cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso centro i giranti anteriori alla cancellazione medesima. La disposizione ha fondamento nel rilievo che il possessore del titolo, consentendo la cancellazione dell'ipoteca, peggiora la condizione dei precedenti obbligati in via di regresso, poichè costoro non possono, dopo aver pagato, surrogarsi nell'ipoteca che più non esiste: è giusto pertanto che anche in questo caso, corre nel caso previsto dall'art. 2869 del c.c. dianzi esaminato, trovi applicazione il principio stabilito in tema di fideiussione, secondo cui la fideiussione si estingue allorché per fatto del creditore non può avere effetto, a favore del fideiussore, la surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.