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Articolo 2766 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Crediti degli istituti di credito agrario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2766 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 161, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro preso a mutuo.

A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.]]

Spiegazione dell'art. 2766 Codice Civile

Duplicità del privilegio agrario: legale e convenzionale
Questo articolo richiama nel codice il privilegio accordato agli istituti di credito agrario dalle leggi speciali alle quali il codice fa poi espresso rinvio. E tali leggi sono il R. D. I, 29 luglio 1927, artt. 1509, convertito con modificazioni nella L. 5 luglio 1928, n. 1760, ed il suc­cessivo R. D. I,. 29 luglio 1928, n. 2085.

In verità, più che di un solo privilegio, dovrebbe parlarsi di due privilegi: l'uno si esplica, per sola virtù di legge, col sorgere del credito, mentre l'altro richiede per la sua costituzione una conven­zione delle parti, diretta precisamente a tale scopo. Entrambi i privi­legi, quello legale e quello convenzionale, trovano il loro completo rego­lamento nelle leggi speciali di cui sopra abbiamo fatto cenno.


Pri­vilegio legale : a) per la conduzione dell'azienda e per la utilizzazione dei pro­dotti ; b) per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli

a) Il privilegio legale è concesso dall'art. 8 della 1,. 5 lu­glio 192 8 a garanzia dei prestiti i che gl'istituti esercenti il credito agrario accordano per la conduzione dell'azienda agraria o per la uti­lizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti operazioni que­ste particolarmente indicate nell'art. 2, /1. 1, della legge suddetta. Trat­tandosi di mutui per la conduzione del fondo occorre, secondo quanto ha ritenuto la Cassazione, il consenso del proprietario del fondo stesso per la sussistenza del privilegio.

Questo privilegio grava sui frutti pendenti e su quelli raccolti nel­l'anno della scadenza del mutuo, e sopra le derrate che si medesimi. Il termine derrate, che la legge speciale ha riprodotto dalla corrispondente locuzione che il codice del 1865 usava per il privilegio del locatore (art. 1958, n. 3), serve a designare i frutti raccolti negli anni precedenti a quello in cui si esercita il privilegio. Relativamente ad essi il privilegio in tanto sussiste in quanto essi si trovino del fondo o nelle sue dipendenze, e provengano dal fondo stesso.

Trattandosi di colture biennali, il privilegio è concesso anche sui frutti dell'anno successivo.

La stessa legge speciale dispone . che il privilegio può essere eser­citato nei confronti di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scadono il prestito o le singole scadenze di esso. L'anno è quello solare e decorre, come ha ritenuto costantemente la Cassazione, dalla data della scadenza del mutuo o dalle rate relative.

b) Lo stesso legale assiste gli istituti esercenti il credito agrario peri mutui fatti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli. In tal caso esso cade sugli stessi mobili acquistati.

Tanto se il privilegio colpisce i frutti pendenti o raccolti nell'anno, che il bestiame, le macchine o gli attrezzi, esso non verrebbe meno con l'asportazione dei detti mobili dal fondo, avendo istituito un diritto di seguito, che però non sarebbe esperibile in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi di buona fede. In ogni caso questo privilegio, a differenza di quello convenzionale (di cui diremo di qui a poco), non conferisce mai all'istituto un diritto personale di credito contro l'acqui­rente dei mobili suddetti, il quale in tanto è tenuto a subire l'esercizio del privilegio in quanto si trovi ancora nel possesso dei mobili acquistati.


Privilegio convenzionale

Il privilegio convenzionale può essere costituito, oltre che sui frutti del fondo, anche sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso (locuzione questa che ricorre anche nel privilegio del locatore ; v. sopra comm. all'art. 2764 : sempre però, si'intende, che tali cose appartengano al mutuatario. II privilegio può garantire gli stessi crediti, per i quali abbiamo visto essere accordato il privilegio legale, ed inoltre i mutui concessi dall’istituto per opere di miglioramento fondiario (piantagioni, strade poderali, scavo di pozzi, ecc.).

La stessa legge speciale richiede, per la costituzione di questo privilegio, che esso risulti da atto scritto di data certa e sia iscritto in appo­sito registro tenuto dalla conservatoria delle ipoteche.

Questo privilegio non può essere costituito per una durata supe­riore ai cinque anni, ma può essere rinnovato. In nessun caso però la sua durata può eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla con­duzione del fondo.

Anche per questo privilegio compete all'istituto un diritto di se­guito (arg. dal 6° comma dell'art. 9 L. 5 luglio 1928).

Una disposizione singolare, alla quale abbiamo già accennato sopra, è quella contenuta nell'art. 9 della L. 5 luglio 192 8, secondo cui, in caso di vendita dei mobili soggetti al privilegio, «il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante » trattasi, come si vede, di una vera actio propter rem, per la quale il compratore, sia egli di buona o di mala fede, è obbligato personalmente, e quindi con tutti i suoi beni, verso l'istituto sovventore


Procedimento speciale di riscossione

Altra disposizione singolare, comune questa al privilegio legale e al convenzionale, è quella dell'art. 11 della legge 5 luglio 1928, che concede all'istituto una speciale procedura, più rapida, per la realizza­zione del suo credito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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