Cass. civ. n. 25173/2015
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 12821/1998
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali). Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai (fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), cui erano dovuti non
ex lege a condizioni prefissate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.
Cass. civ. n. 4675/1994
Per i crediti assistiti da privilegio ammessi al passivo del fallimento, derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, decorrono per il tempo successivo al fallimento interessi chirografari in misura legale, fino al momento dell'avvenuta liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito (da intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi) e non interessi moratori.
Cass. civ. n. 1435/1993
L'espressione Ģdatore di lavoroģ, contenuta negli artt. 2753 e 2754 c.c., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'Enasarco.