Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1529 del 11 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divisione ereditaria, l'errore riguardante le operazioni divisionali, cioč i beni da dividere, la loro essenza e il loro valore, non costituisce causa di annullamento della divisione, dovendo trovare piena applicazione, in tal caso, la norma speciale dell'art. 761 c.c. che annovera tra le possibili cause di annullamento soltanto la violenza ed il dolo. E infatti l'eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l'errore (non determinato da dolo) sull'essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il lino specifico rimedio, rispettivamente, nell'art. 762 c.c., che ammette la possibilitą di procedere ad un supplemento della divisione, e nel successivo art. 763 che, prevedendo l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l'errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entitą.

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