La revocazione fatta con un testamento posteriore [682 c.c.] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace [592 ss. c.c.] o indegno [463 ss. c.c.], ovvero ha rinunziato all'eredità [519 c.c.] o al legato [649 c.c.] (1).