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Articolo 670 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legato di prestazioni periodiche

Dispositivo dell'art. 670 Codice Civile

(1)Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici(2), il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso [1880 c.c.](3). Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti [445, 660 c.c.](4).

Note

(1) Il legato di prestazioni periodiche va tenuto distinto dal legato che ha ad oggetto un'unica somma di denaro da prestarsi a rate. In tal caso alla morte del legatario le restanti rate dovranno essere corrisposte agli eredi di questo. Nel legato di cui alla norma in commento la morte del beneficiario fa venir meno il legato, con la sola eccezione della prestazione dovuta per il termine in corso.
Un'ulteriore differenza tra i due tipi di legato si rinviene nel termine di prescrizione: nel primo è decennale (v. art. 2946 del c.c.), nel secondo di cinque anni (v. art. 2948 del c.c.).
(2) Es. il legato di rendita vitalizia (v. art. 1872 c. 2 del c.c.), quello di rendita perpetua (v. art. 1869 del c.c.) e quello di alimenti (v. art. 660 del c.c.).
(3) Essa spetta agli eredi del legatario.
(4) L'eccezione trae fondamento dalla necessità di assicurare il mantenimento del legatario e trova applicazione ove sia evidente la volontà in tal senso dell'autore del testamento, a prescindere da espresse indicazioni circa la natura del legato.

Ratio Legis

In caso di legato di prestazioni periodiche si rende indispensabile stabilire a partire da quando le singole prestazioni sono dovute.

Spiegazione dell'art. 670 Codice Civile

La norma in esame concerne il legato di prestazioni periodiche e riunisce le disposizioni contenute negli articoli #866# e #867# del vecchio codice del 1865; anzi, formula in termini generali una regola che assorbe quella particolare già formulata, per le rendite vitalizie, dall’art. #866# del codice del 1865.
Le disposizioni contenute nell’art. 670 si applicano ai legati aventi per oggetto una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili da prestarsi a termini periodici. Con questa determinazione generica dell’oggetto, oltre che attuarsi la fusione delle disposizioni contenute negli articoli #866# e #867# del codice del 1865, si unifica la disciplina del legato di rendita vitalizia e del legato di prestazioni periodiche di quantità.
Per l’esatta comprensione dei limiti di applicabilità dell’art. 670, è da rilevare che le disposizioni in esso contenute riguardano prestazioni vitalizie per il legatario, come si desume chiaramente dall’inciso: “ancorché fosse in vita al principio di esso”. Esse determinano il momento dell'acquisto del legato, che è distinto dal momento della sua esigibilità. La prima prestazione si acquista immediatamente, all'apertura della successione, e l’acquisto rimane fermo, anche se il legatario muoia prima che maturi il termine per l’esigibilità della prestazione medesima: questa passerà agli eredi del legatario.
Si capisce che ciò ha luogo quando le singole prestazioni sono esigibili in via posticipata; poiché, se sono esigibili in via anticipata, con la morte del testatore il legatario acquista il legato (rispetto alla prima prestazione) ed al contempo il diritto di esigerlo, e, se egli non perviene all’esazione, può pretendere gli interessi. La stessa situazione si riproduce al maturare delle successive scadenze: ogni nuova prestazione si acquista se, scaduto il termine, il legatario sia in vita, anche se rimanga in vita solo al momento iniziale.
Per quanto riguarda il legato alimentare, la legge stabilisce che esso possa esigersi all’inizio del termine: gli attribuisce, cioè, scadenza anticipata, anziché posticipata. Si ritiene, però, che il testatore possa derogare a tale disposizione, attribuendo al legato alimentare scadenza posticipata.

Massime relative all'art. 670 Codice Civile

Cass. civ. n. 10803/2015

La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.

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