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Articolo 669 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Frutti della cosa legata

Dispositivo dell'art. 669 Codice Civile

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera(1) [820, 821 c.c.], appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento(2).

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo [651 c.c.], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [653 c.c.], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale(3) [163 c.p.c.] o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto(4).

Note

(1) I frutti sono beni prodotti da altri beni. Si distinguono in frutti naturali, ossia quelli che provengono da una cosa produttiva (es. i frutti delle piante), e civili, cioè quelli dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento di altri beni (es. gli interessi del denaro). Mentre i primi si acquistano con la separazione dalla cosa madre, i secondi sono dovuti giorno per giorno.
(2) Al contrario, spettano all'erede i frutti maturati fino all'apertura della successione.
(3) E' necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, non basta una richiesta scritta stragiudiziale.
(4) Qualora l'erede onerato non abbia la materiale disponibilità del bene, si ritiene che incomba comunque su di esso l'onere di corrispondere al legatario i frutti, salvo il diritto di ripetere quanto pagato dal possessore del bene ai sensi dell'art. 535 del c.c..

Ratio Legis

Il momento a partire dal quale sono dovuti al legatario i frutti sul bene legato viene diversamente individuato a seconda che il legato sia ad efficacia diretta od obbligatoria: nel primo caso i frutti prodotti dopo l'apertura della successione spettano al legatario in quanto la proprietà della cosa si trasmette al momento della morte del testatore (v. art. 649 c. 2 del c.c.); nel secondo caso, non realizzandosi un immediato acquisto della proprietà, al legatario spettano solo i frutti prodotti successivamente alla richiesta giudiziale o alla promessa di adempimento del legato.

Spiegazione dell'art. 669 Codice Civile

L’articolo 669 ha riprodotto il contenuto degli artt. #864# e #865# del vecchio codice del 1865, ma apportando convenienti modificazioni formali ed eliminando varie difficoltà ed incertezze sorte in ordine all’interpretazione ed applicazione di quelle disposizioni.
La norma riguarda la prestazione degli interessi prodotti dalla cosa legata, sia per l’ipotesi in cui la cosa oggetto del legato appartenga al testatore (almeno al momento della sua morte); sia per quella in cui essa appartenga all’onerato o ad un terzo; è cioè, rispettivamente, per l’ipotesi di legato con efficacia reale e per l’ipotesi di legato con efficacia meramente obbligatoria.
Il primo comma si riferisce a cose fruttifere, mentre il secondo contiene un riferimento generico: può quindi sorgere il dubbio - già sorto sotto la vigenza dell’art. #865# del codice del 1865 - che la seconda disposizione si riferisca a cose infruttifere (o almeno, genericamente, a cose fruttifere o infruttifere).
Il dubbio, però, non ha fondamento logico, perché si parla sempre di frutti e interessi, i quali possono essere prodotti soltanto da cose fruttifere: anzi, proprio la produzione dei frutti e degli interessi consente di qualificare la cosa come fruttifera. Il rilievo, tuttavia, non è privo di riflessi pratici, perché il legato ben potrebbe avere per oggetto una cosa infruttifera; in questo caso, però, non bisogna parlare di obbligo di prestazione di frutti o d’interessi, ma di risarcimento di danni per ritardata prestazione, ed essi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale che costituisce in mora l’onerato; e ciò, s’intende, tanto se si tratti di cosa appartenente al testatore, quanto di cosa appartenente all’onerato o ad un terzo.
Per quanto riguarda il secondo comma, è da rilevare che l’espressione “dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa” non è chiara. Infine, è pure da notare che il legato di cosa determinata per genere o per quantità è disciplinato, ai fini della prestazione dei frutti, come il legato di cosa appartenente all’onerato o ad un terzo, per il fatto che anch’esso deve ritenersi legato con efficacia obbligatoria e non reale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

323 Gli articoli 214 e 215 del testo precedente, riguardavano, in sostanza, due aspetti di unico problema: e cioè il regolamento dei frutti o degli interessi della cosa legata, secondo che questa appartenesse al testatore o ad altri. Mi è pertanto sembrato opportuno, nel nuovo testo, fondere le due disposizioni in un solo articolo (art. 669 del c.c.).

Massime relative all'art. 669 Codice Civile

Cass. civ. n. 25155/2010

In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 c.c., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.

Cass. civ. n. 110/2009

Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall'attore con riferimento anche alla disciplina di cui all'art. 669 cod. civ. - prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall'apertura della successione - gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale.

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