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Articolo 1880 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Modalitā del pagamento della rendita

Dispositivo dell'art. 1880 Codice Civile

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita(1).

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta(2).

Note

(1) Il primo comma prevede il c.d. sistema delle rate posticipate.
(2) Da ciò si ricava che l'ipotesi normale è quella della modalità di pagamento a rate posticipate. Quella a rate anticipate, invece, deve essere espressamente convenuta dalle parti.

Ratio Legis

La norma si spiega in quanto le prestazioni di pagamento della rendita sono considerate frutti civili (820, 821, 3 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1880 Codice Civile

Esegesi della norma
L'articolo riproduce la disposizione dell'art. 1799 del vecchio codice, ma precisa che essa di applica solo alla rendita costituita mediante contratto. Viene così eliminato il dubbio sorto sotto l'impero del vecchio codice sull'applicabilità o meno della regola al legato vitalizio, e resta così assodato che questo è disciplinato dall' art. 670 del c.c., in forza del quale "il primo termine comincia dalla morte del testatore e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso".

La norma soffre un'altra deroga per le rendite derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita, essendo la prassi delle compagnie di assicurazione nel senso di corrispondere la rendita in rate posticipate, subordinandone il pagamento alla condizione che il beneficiario sia ancora in vita al momento della scadenza di ciascuna rata.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

581 Il trattamento fatto nell'articolo 676 circa l'acquisto della rendita è stato limitato al caso di costituzione di essa per atto fra vivi: si è così lasciata salva la disposizione dell'articolo 216 del libro delle successioni e delle donazioni che non è apparsa estensibile alla rendita di origine convenzionale, avuto riguardo alla presunta volontà delle parti.
582 Infine ho mantenuto la soppressione dell'articolo 1801 cod. civ. proposto dalla Commissione reale.
La norma è infatti superflua, dato che nel secondo comma dell'articolo 675 la durata dell'obbligo di pagare la rendita si è stabilita in relazione al tempo indicato nel titolo costitutivo. L'articolo 1801 cod. civ. voleva evitare che si potesse parificare la morte naturale con la perdita dei diritti civili; ma questa parificazione è impossibile se la rendita è costituita per tutto il tempo in cui dura la vita del vitaliziato.

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