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Articolo 664 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Adempimento del legato di genere

Dispositivo dell'art. 664 Codice Civile

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [653 c.c.], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [1178 c.c.]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore(1).

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo(2) [631 c.c.], questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631(3) [666 c.c.; 751 c.p.c.].

Note

(1) Il legato diviene, quindi, di specie se al momento dell'apertura della successione è presente un solo bene all'interno del genere indicato dal testatore.
(2) Anche in riferimento ai contratti è possibile rimettere ad un terzo (c.d. arbitratore) la possibilità di determinarne l'oggetto (v. art. 1349 del c.c.). La disciplina prevista in tema di arbitraggio si ritiene applicabile anche al caso delineato dalla norma in commento.
(3) La scelta viene devoluta al Presidente del tribunale del luogo di apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

Ratio Legis

La norma in commento rappresenta l'equivalente in materia di successioni dell'art. 1178 del c.c., che detta la disciplina per le obbligazioni determinate solo nel genere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

321 Nell'art. 664 del c.c., primo comma, alla regola che l'onerato di un legato di genere non è obbligato a dare la cosa migliore, ma non può dare quella d'infima qualità, ho sostituito, in sede di coordinamento, quella dell'art. 1178 del c.c., che detta una disposizione generale in materia di adempimento delle obbligazioni. Nell'ultimo comma dello stesso articolo, inoltre ho specificato, per esigenze di uniformità, che, ove il terzo, al quale il testatore abbia affidato la scelta della cosa determinata nel genere, rifiuti di eseguire l'incarico, la scelta sarà fatta dal presidente del tribunale, in armonia con quanto è disposto, per un'ipotesi simile, dall'art. 631 del c.c..

Massime relative all'art. 664 Codice Civile

Cass. civ. n. 143/1975

La domanda di adempimento di un legato alternativo di genere, rivolta all'erede beneficiato, idonea a rendere attuale il dovere di prestazione unitamente al dovere di scelta da parte dell'obbligato, può ritenersi utilmente proposta solo dopo la verificatasi definitività dello stato di graduazione.

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