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Articolo 642 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Persone a cui spetta l'amministrazione

Dispositivo dell'art. 642 Codice Civile

L'amministrazione(1)[641 c.c.] spetta alla persona a cui favore č stata disposta la sostituzione [688 c.c.](2), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento(3) [674 ss. c.c.].

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo [565 c.c.].

In ogni caso l'autorità giudiziaria(4), quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [643 c.c., 22 c.p.c.].

Note

(1) Quella di cui all'art. 641 del c.c..
(2) Ossia colui che è nominato erede qualora non si verifichi la condizione sospensiva (es. "nomino mio erede Tizio se questi prenderà la laurea in giurisprudenza entro il 2012, in caso contrario nomino Sempronio": in pendenza della condizione, sarà nominato amministratore Sempronio).
(3) Ove non vi siano i presupposti per procedere alla nomina secondo le modalità di cui alla nota precedente (es. manca l'indicazione di un sostituto), vengono nominati amministratori coloro in favore dei quali, in caso di mancata verificazione dell'evento, opera l'accrescimento (v. art. 674 ss. del c.c.).
(4) Ossia il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.).

Ratio Legis

I soggetti indicati dalla norma come possibili amministratori sono coloro a cui l'eredità verrebbe devoluta in caso di mancata verificazione dell'evento. Si presume che tali soggetti abbiano interesse alla corretta amministrazione dell'eredità poichè questa potrebbe essere a loro devoluta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

313 In relazione al ripristino dell'istituto dell'accrescimento, del quale si parlerà a suo luogo, ho modificato gli articoli 183 e 184 del progetto definitivo. Così ho unificato la due disposizioni (art. 642 del c.c.), precisando che l'amministrazione dell'eredità in caso d'istituzione condizionale spetta successivamente al sostituito, ai coeredi aventi diritto all'accrescimento, o al presunto erede legittimo. Ho ritenuto inoltre opportuno estendere a tutti i casi la possibilità di un diverso provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, che invece era nel progetto limitata al caso in cui l'amministrazione sarebbe spettata al presunto erede legittimo. Mi è sembrato infatti che, pur ammettendo il principio che l'amministrazione spetta di diritto alle persone indicate dalla legge, non si dovesse precludere all'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi e quando ciò si rivela necessario per la buona amministrazione dell'eredità la facoltà di nominare un amministratore estraneo che dia sufficienti garanzie anche per l'istituito sotto condizione.

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