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Articolo 641 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Dispositivo dell'art. 641 Codice Civile

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva(1) [633, 1353 c.c.], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare , è dato all'eredità un amministratore(2) [642, 693 c.c.].

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti(3) [643 c.c.]

Note

(1) In caso di condizione risolutiva la norma non si applica. L'erede condizionato, infatti, fino a quando non accetta l'eredità gode dei poteri attribuiti al chiamato dall'art. 460 del c.c.. Non vi è, pertanto, la necessità di nominare un amministratore.
(2) In caso di istituzione di erede sotto condizione sospensiva, la delazione dell'eredità avviene dopo la verificazione dell'evento. Tra l'apertura della successione e tale delazione può essere necessario nominare un amministratore che provveda a compiere gli atti conservativi e di vigilanza.
(3) Si tratta:
- dell'erede o del legatario sotto condizione risolutiva (v. art. 639 del c.c.);
- dell'onerato nel legato sotto condizione sospensiva o a termine iniziale (v. art. 640 del c.c.).

Ratio Legis

L'erede sotto condizione sospensiva, nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e la delazione in suo favore, può avere interesse alla nomina di un amministratore dell'eredità per conservare la consistenza del patrimonio ereditario.

Spiegazione dell'art. 641 Codice Civile

Le disposizioni condizionali hanno come immancabile conseguenza lo stato di incertezza delle situazioni giuridico-patrimoniali che ne conseguono. Tale inconveniente pratico ha suggerito due ordini di espedienti:
a) la nomina di un amministratore dei beni che costituiscono l’oggetto di una disposizione condizionale;
b) la prestazione di una garanzia da parte del designato, a tutela delle ragioni di coloro che sarebbero chiamati se il venir meno (della condizione sospensiva) o il verificarsi (della condizione risolutiva) faccia cadere nel nulla la disposizione condizionale.
Il sistema del codice del 1865 era incerto e lacunoso; quello attuale è più preciso nelle sue linee fondamentali, ma non del tutto esente da difetti di ordine sistematico e di natura pratica. Il legislatore ha tentato l’impiego razionale degli espedienti menzionati, facendo capo al diverso, anzi all’opposto modo di operare dei due tipi di condizione.
La condizione risolutiva (art. 639) opera in modo che la disposizione condizionata possa immediatamente spiegare tutta la sua efficacia, salvo a perdere ogni efficacia nel caso in cui si verifichi l’evento dedotto in condizione, e con effetto ex tunc; di conseguenza, pendente la condizione, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre al designato di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali i beni oggetto della disposizione condizionale dovrebbero devolversi nel caso in cui la condizione si avverasse.
La condizione sospensiva (art. 640) opera in maniera da escludere, finché (e per il caso che) non si verifichi, ogni efficacia della disposizione alla quale è stata apposta; di conseguenza, pendente la condizione (sospensiva) e finché essa non si verifichi o non sia certo che non si può più verificare, si provvede alla nomina di un amministratore (art. 641).
All’art. 641 il legislatore prevede una terza ipotesi: che - si capisce, nel caso di disposizione sottoposta a condizione risolutiva - il designato non adempia all’obbligo di prestare la cauzione disposta dall’autorità giudiziaria (art. 641, comma 2). Anche in questa ipotesi viene nominato un amministratore, ma, com’è facile vedere, qui le linee logiche del sistema, ricollegate al funzionamento delle condizioni sospensiva e risolutiva, vengono alterate, sotto il peso di (sia pure apprezzabili) esigenze pratiche.
Mentre l’art. 639 non solo considera genericamente la “disposizione testamentaria”, ma adopera, inoltre, congiuntamente le corrispondenti coppie di termini “erede o legatario” ed “eredità o legato”; viceversa l’art. 641 si riferisce specificamente all’“erede istituito” ed alla “eredità”. Se si trattasse soltanto di una differenza di carattere letterale, il criterio logico dell'interpretazione potrebbe costituire un valido sussidio per ripristinare la sostanziale identità; ma in realtà c’è dell’altro. E c’è precisamente l’art. 640 che, disciplinando in termini generali il legato condizionale o a termine, viene ad inserirsi tra le disposizioni citate, turbandone seriamente l’armonia: e non questa soltanto.
Conviene analizzare attentamente il testo dell’art. 640: esso riproduce, quasi integralmente (eccettuate la riserva contenuta alla fine del primo comma e la disposizione estensiva del secondo comma), la disposizione contenuta nell’art. #856# del codice del 1865, la quale era comprensibile di fronte al testo equivoco e di ristretta portata dell’art. #855# dello stesso codice. Non lo è, invece, quella dell’art. 640 di fronte al testo amplissimo e preciso dell’art. 639: quest’ultimo disciplina - come si è detto - tutte le disposizioni testamentarie sottoposte a condizione risolutiva: siano esse istituzioni di erede, siano legati; l’art. 640, invece, dispone limitatamente ai legati, ma per entrambe le specie di condizioni: sospensiva e risolutiva. In sostanza, dunque, gli articoli 639 e 640 hanno una zona comune: quella relativa alle disposizioni a titolo particolare (legati), sottoposte a condizione sospensiva. Si avrebbe dunque, una duplicazione, che non può essere priva di inconvenienti.
Ed è facile darne la prova, mettendo in luce una divergenza che è dato rilevare nella formulazione dei due testi. Nell’art. 639 è detto che “l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre” la prestazione della garanzia; nell’art. 640 è detto che l’onerato “può essere costretto a dare idonea garanzia”. Le differenze sono tutte di ordine formale, e si può ristabilire l’armonia fra i due testi, interpretandoli, secondo i princìpi generali dell’ermeneutica, l’uno per mezzo dell’altro. Così può farsi, eliminando ogni differenza pratica tra i verbi “costringere” e “imporre”; dando al testo impersonale dell’art. 640 il soggetto che si deduce dall’art. 639: l’autorità giudiziaria. Infine, considerando come premessa e limite d’ordine generale all’attività deliberante dell’autorità giudiziaria quella espressa con l’inciso adoperato dall’art. 639: “qualora ne ravvisi l’opportunità”. Questi rilievi dimostrano l’inutilità della disposizione contenuta, per l’ipotesi considerata, anche nell’art. 640.
La conclusione che si può ricavare dall’analisi che precede è che, se si vogliono segnare con precisione le linee del sistema ed eliminare ogni equivoco interpretativo rispetto alle norme in oggetto, occorre limitare la sfera di efficacia dell’art. 639 alle disposizioni a titolo universale, in coerenza a quanto avviene rispetto all’art. 641. Ristabiliti i rispettivi limiti di applicabilità dell’art. 639 e dell'art. 640, occorre mettere in evidenza una differenza sostanziale nella disciplina relativa all’istituzione di erede sottoposta a condizione risolutiva e in quella del legato. Si vuole alludere alla riserva contenuta nell’ultima parte del primo comma dell’art. 640: “salvo che il testatore abbia diversamente disposto”. Essa non si riscontra nell’art. #856# del codice del 1865 e neppure nell’art. 639 dell’attuale codice. Il testatore, dunque, trattandosi di legati, può esonerare il designato dall’onere della cauzione: espressione dell’esagerata capacità di influenza concessa, anche post mortem, alla volontà del testatore, in un caso in cui si tratta della tutela di terzi. L’opportunità della riserva, dunque, non è facilmente visibile; tanto più che non si è ritenuto di attribuire al testatore analoga facoltà rispetto all'istituzione di erede.
Per completare l’analisi dell’art. 640, occorre rilevare che le disposizioni in esso contenute si applicano anche al legato a termine. E qui è da mettere in luce un altro difetto di redazione, sostanzialmente riparato, ma con eccessivo spreco. L’art. 640 - come si è rilevato - si è modellato sull’art. #856# del codice del 1865, e quindi, come quello, si riferisce al termine iniziale. Essendosi, però, ritenuta ingiustificata la limitazione a questa specie di termine, anziché adoperare un’espressione generica, comprensiva delle due specie, termine iniziale e termine finale, si aggiunge un capoverso, per estendere l’applicabilità delle regole contenute nella prima parte, anche ai legati sottoposti a termine finale. È questo un altro indice che illumina sulla genesi dell’art. 640, e spiega i difetti che abbiamo riscontrato: questi derivano dal fatto che, nella compilazione dell’art. 640, anziché badare al sistema stabilito con le altre due disposizioni, i compilatori rimasero legati al testo dell’art. #856# del codice del 1865.
La riprova si ricava dal raffronto fra l’art. 640 e il successivo art. 641. È fuori dubbio che l’art. 641, il quale dispone relativamente alla condizione sospensiva, riguardi soltanto le istituzioni di erede. Ma si è pure osservato che l’art. 640, con riferimento ai legati, concerne anche quelli sottoposti a condizione sospensiva. Dal raffronto delle due disposizioni si deduce che per i legati sottoposti a condizione sospensiva, può essere imposta la cauzione, mentre per l’istituzione di erede, sottoposta a condizione sospensiva, si nomina un amministratore. Vi è dunque un’evidente divergenza sostanziale. Tuttavia, almeno per un verso, la divergenza si potrebbe spiegare: nel caso di costituzione di legato, sarebbe inutile nominare un amministratore, perché può amministrare l’erede, che risponde dei legati. Non si spiegherebbe, però, per l’altro verso: se si ritiene utile la prestazione della cauzione per il caso di legato, perché non si ritiene utile per l’istituzione di erede?
E non è tutto: il comma 2 dell’art. 641, infatti, complica enormemente la questione relativa al coordinamento tra l’art. 640 e la prima parte dell’art. 641. Questa disposizione prevede la nomina dell’amministratore “anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo della cauzione prevista dai due articoli precedenti”. Il coordinamento dell’art.641 comma 2 con l’art. 639 è facile: si tratta di istituzione di erede sottoposta a condizione risolutiva, e l’autorità giudiziaria ha imposto al designato una cauzione; questi non presta la cauzione, e quindi gli si toglie il possesso dei beni ereditari, e si nomina un amministratore. Ma non è altrettanto facile il coordinamento con l’art. 640. Occorre fare diverse ipotesi:
a) si tratta di legato sottoposto a condizione sospensiva: può essere disposta cauzione (per l’art. 640), ma non nominato un amministratore (per l’art. 641 comma 1); se la cauzione è disposta, ma non prestata, si nomina l’amministratore (in virtù dell’art. 641 comma 2);
b) si tratta di legato sottoposto a condizione risolutiva: può essere disposta cauzione; se è disposta, ma non prestata, si nomina l’amministratore;
c) il testatore ha dispensato il legatario dall’obbligo della cauzione: si può procedere alla nomina dell’amministratore? Stando ai testi legislativi, si deve dare al quesito risposta negativa, ma non si capisce per quale criterio, logico o pratico, si possano giustificare questa e le altre disarmonie rilevate. È persino superfluo osservare che, a proposito della condizione potestativa negativa a tempo indeterminato, l’applicazione dell’una o dell’altra delle disposizioni che abbiamo esaminato dipende dal determinare se la condizione sia risolutiva (presunzione legale) o sospensiva (volontà risultante dal testamento); oltre che se si tratti di disposizione a titolo universale o a titolo particolare.

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