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Articolo 2482 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci

Dispositivo dell'art. 2482 quater Codice Civile

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Ratio Legis

La norma è rilevante in considerazione della possibile attribuzione a uno o più soci di particolari diritti.

Spiegazione dell'art. 2482 quater Codice Civile

Nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite in presenza di particolari diritti dei soci ex art. 2468, la riduzione va effettuata sia mantenendo il rapporto tra le quote, sia conservando l'effettività dei diritti particolari.
Si ritiene ammissibile la postergazione di alcuni soci nella sopportazione delle perdite, salvo il divieto del patto leonino (2265).

Col consenso unanime dei soci è possibile disporre anche una riduzione non proporzionale.

È legittimo deliberare ed eseguire una riduzione del capitale per perdite anche in presenza di partecipazioni non interamente liberate, fermo restando che i titolari non sono liberati dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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