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Articolo 2483 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Emissione di titoli di debito

Dispositivo dell'art. 2483 Codice Civile

Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Ratio Legis

La riforma operata con il D. Lgs. 6/2003 ha eliminato il divieto per le s.r.l di emettere obbligazioni e, quindi, oggi le s.r.l. possono emettere titoli dper la raccolta di capitale di credito.

Spiegazione dell'art. 2483 Codice Civile

I titoli di debito sono sottratti alla disciplina delle obbligazioni, ma soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio (C.I.C.R., 19 luglio 2005, n. 1058).
I titoli di debito devono incorporare un diritto del sottoscrittore alla restituzione della somma capitale prestata alla società.

I titoli di debito si differenziano dalle obbligazioni in quanto:
1) nella s.p.a. la possibilità di emettere obbligazioni è prevista dalla legge, mentre nelle s.r.l. l'emissione di titoli di debito è consentita se l'atto costitutivo lo prevede;
2) nella s.p.a. le obbligazioni possono essere liberamente collocate sul mercato, mentre i titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori;
3) nella s.p.a. le obbligazioni possono essere nominative o al portatore, i titoli di debito non possono essere emessi al portatore ma devono necessariamente essere nominativi;
4) non sono previsti limiti all'emissione dei titoli di debito, a differenza delle obbligazioni;
5) si ritiene non possano essere emessi titoli di debito convertibili, stante il divieto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (2468, 1° comma).

La decisione degli amministratori di emettere titoli di debito deve essere iscritta a loro cura nel registro delle imprese e non è necessario che il relativo verbale di decisione sia redatto da notaio.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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Massimiliano R. chiede
giovedė 18/11/2021 - Emilia-Romagna
“Buona sera. Come può una srl immobiliare ricevere prestiti da privati o comunque avere apporto di liquidità da NON soci?
La questione da capire è come ottenere liquidità non da istituti di credito e poter rendere il prestito a titolo oneroso ai prestatori.
Una eventualità che però preferisco evitare è l'entrata nel capitale sociale dei soci prestatori che apporterebbero liquidità con prestito soci remunerato.
Sicuramente una tipologia di Crowdfunding ma non tramite piattaforme già in uso.
Come posso fare?
Ho visto che i prestiti obbligazionari sono fattibili ma solo verso società o soggetti giuridici. Grazie della risposta”
Consulenza legale i 25/11/2021
L’emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata è disciplinata dall’art. 2483 c.c., il quale stabilisce che, se l'atto costitutivo lo prevede, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito; in tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
La stessa norma dispone, inoltre, che i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (cioè gli intermediari finanziari quali banche, assicurazioni e società di intermediazione mobiliare), precisando infine che, in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
Quanto alle modalità di emissione l’organo deliberante deve indicare, nel provvedimento di emissione dei titoli, la loro tipologia, la remunerazione e le modalità di rimborso per i sottoscrittori, le cui condizioni possono essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.
La delibera di emissione dei titoli di debito deve essere verbalizzata dal notaio e iscritta nel Registro delle imprese, momento a partire dal quale è possibile la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati all’investimento.

Quelle presentate sono le uniche condizioni alle quali una srl può raccogliere capitali mediante titoli di debito.
In linea di massima, infatti, la possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamenti è preclusa alle imprese commerciali, essendo consentita esclusivamente agli operatori professionali ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria contenuta nel T.U.B..

Non è, oltretutto, possibile la raccolta di capitali tra il pubblico nelle forme del Crowdfunding, senza passare per i soggetti specializzati.
In Italia, infatti, esiste una disciplina specifica e organica del fenomeno chiamato equity-based crowdfunding, che si rinviene quando tramite l'investimento di un capitale mediante la piattaforma on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società.
I gestori dei portali di equity-based crowdfunding devono essere iscritti nel registro della Consob e devono sottostare alla disciplina contenuta nel "Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line", adottato dalla stessa Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
Peraltro, si tratta di un’operazione che non si addice alle intenzioni espresse nel quesito, posto che in questo modo in cambio dei capitali conferiti e versati si cedono partecipazioni societarie agli investitori.

Un’eccezione alla normativa esposta è costituita dalla possibilità di porre in essere delle operazioni di finanziamento, consentite dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 2005, da parte di soggetti singoli alle imprese commerciali.
Tali operazioni posso essere poste in essere solo in due casi:
- dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale; questi potranno erogare alla società partecipata un finanziamento in conto socio purché ciò sia consentito dallo Statuto sociale;
- da altri soggetti terzi, quando il finanziamento erogato risulti da un regolare contratto di prestito stipulato mediante trattative private e mediante la stipula di un contratto di finanziamento in cui sia indicato anche la natura del prestito.
Secondo il CICR, quindi, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un soggetto terzo non socio.
Tali operazioni di finanziamento, pertanto, sono ammissibili a condizione che il finanziamento sia concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica; e che nel contratto siano ben indicate la natura e la destinazione del prestito.
Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta che recita: "Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento".

Una ulteriore via perseguibile per l’intento proposto è l’associazione in partecipazione, la cui nozione è contenuta nell’art. 2549 del c.c.; si tratta di un contratto in cui un soggetto, detto associato, offre ad un’impresa, detta associante, un determinato apporto (anche esclusivamente finanziario), in relazione a uno o più affari, in cambio della partecipazione agli utili.