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Articolo 2461 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Responsabilitā degli accomandatari verso i terzi

Dispositivo dell'art. 2461 Codice Civile

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304 [2313].

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio [2188].

Ratio Legis

La responsabilità illimitata dell'accomandatario si ritiene tuteli la corretta gestione.

Spiegazione dell'art. 2461 Codice Civile

Il primo comma della norma si riferisce alla responsabilità esterna dell'accomandatario verso i terzi.
Si tratta di una responsabilità sussidiaria di un'obbligazione di garanzia assunta automaticamente con la carica a prescindere da violazioni di legge o statuto.
L'accomandatario escusso ha diritto al regresso nei confronti della società. Nei rapporti interni è, infatti, equiparato ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, cosicché risponde dei debiti sociali come debiti altrui.
Il secondo comma delimita la responsabilità degli accomandatari escludendola per le obbligazioni successive all'iscrizione nel registro delle imprese dalla cessazione dall'ufficio, ma nulla dispone per quelle anteriori alla nomina. Per queste ultime si ritiene che l'accomandatario non ne risponda.

Il fallimento della s.a.p.a. comporta per estensione il fallimento dell'accomandatario.

Alla responsabilità per le obbligazioni sociali si somma la responsabilità risarcitoria per violazione dei doveri gestori, sottoposta alla medesima disciplina prevista per gli amministratori di s.p.a.

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