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Articolo 2397 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Composizione del collegio

Dispositivo dell'art. 2397 Codice Civile

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380 bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [2400, 2542] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Ratio Legis

La riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003) ha separato il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidando quest'ultimo a un revisore esterno e non al collegio sindacale. Il legislatore ha previsto una disciplina più severa delle cause di ineleggibilità e di decadenza per garantire una maggiore neutralità e indipendenza dei sindaci e, infine, ha previsto un allargamento dei poteri informativi dei sindaci per rafforzare l'efficienza del controllo sindacale.

Spiegazione dell'art. 2397 Codice Civile

Il collegio sindacale ha una composizione semi-rigida, potendo essere composto soltanto da tre o cinque membri. Si ritiene norma imperativa non derogabile dallo statuto.
La deliberazione assembleare di nomina deve specificare quali sindaci debbano considerarsi effettivi e quali supplenti, in mancanza la delibera è annullabile e può essere impugnata.
Solo un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, non tutti i membri del collegio. Gli altri sindaci devono, in ogni caso, presentare adeguate caratteristiche professionali, come precisato al 2° comma della norma.
Anche se la norma non fa riferimento ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, si ritiene ammissibile una clausola statutaria che li preveda.
La delibera assembleare che nomini sindaci carenti dei requisiti è illegittima.
I sindaci supplenti subentrano nella carica dei sindaci effettivi nei nei casi e secondo i criteri di cui all'art. 2401 1° comma.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 Collegio sindacale Significative sono state le innovazioni in materia di collegio sindacale. In primo luogo il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione (art. 2403 del c.c. e art. 2409 bis primo e secondo comma), con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (artt. 2403, secondo comma, e 2409 bis, terzo comma). I compiti del collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2403, primo comma): pertanto, sebbene la norma relativa alla responsabilità dei sindaci abbia subito solo piccole modifiche (art. 2407 del c.c.), l'ambito della responsabilità risulta meglio definito e sostanzialmente ristretto. In secondo luogo sono state meglio definite ed ampliate sia le cause d'ineleggibilità e decadenza al fine di garantire l'indipendenza e neutralità di tutti i sindaci (art. 2399 del c.c.), sia i requisiti di professionalità, prevedendo la possibilità che la maggioranza dei sindaci non sia iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, anche se gli altri sindaci devono pur sempre essere iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o essere professore di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 del c.c., secondo comma).

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