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Articolo 2355 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Limiti alla circolazione delle azioni

Dispositivo dell'art. 2355 bis Codice Civile

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Ratio Legis

L'articolo in esame mira a contemperare le diverse esigenze di ampliare l'autonomia statutaria, da un lato, e di fornire le necessarie garanzie ai soci ed ai terzi, dall'altro.
Di particolare rilevo sono le disposizioni di cui ai commi 2 e 4: la prima ammette l'efficacia delle clausole di mero gradimento quando prevedono un obbligo della società o degli altri soci di acquistare le azioni del socio che intende trasferirle (il socio, pertanto, non rimane prigioniero del suo titolo) realizzando così quell'interesse all'agevole disinvestimento che costituisce uno dei motivi essenziali della scelta della società per azioni e della sua diffusione; l'altra, al fine di prevenire il pericolo di pregiudizio per l'affidamento degli acquirenti, dispone che le limitazioni al trasferimento risultino dai titoli, risolvendo una questione ampiamente discussa in sede interpretativa.

Spiegazione dell'art. 2355 bis Codice Civile

La partecipazione azionaria è, in linea di principio, liberamente trasferibile. Lo statuto può porre delle condizioni al trasferimento ma non può limitarlo del tutto.
I limiti possono essere introdotti, modificati o rimossi attraverso una modificazione dello statuto, con delibera assunta a maggioranza dall'assemblea straordinaria. Il socio che non concorre alla delibera ha diritto al recesso.
Divieti e limiti al trasferimento possono essere contenuti in patti parasociali (sindacati di blocco, v. art. 2341 bis) e, in tal caso, possono riguardare alcuni soltanto dei soci e hanno efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che l'eventuale violazione del patto non rende inefficace il trasferimento ma fa sorgere il diritto al risarcimento danni.
I limiti possono consistere:
a) in un divieto assoluto di alienare le azioni, limitato nel tempo;
b) nella clausola di prelazione;
c) nella necessità che l'acquirente possegga determinati requisiti;
d) nella clausola di gradimento.

Il divieto di trasferimento può essere previsto dallo statuto per un periodo non superiore a 5 anni. Se la clausola prevede un periodo superiore, il divieto è efficace ma il termine si intende fissato in cinque anni. Il divieto può essere prorogato o rinnovato, sempre nei limiti del quinquennio.

La clausola di prelazione attribuisce ai soci, quando uno di essi intenda trasferire le proprie azioni, il diritto di essere preferiti nella cessione. La clausola stabilisce le modalità della denuntiatio, ovvero le condizioni alle quali il socio intende cedere le proprie partecipazioni e quelle a cui i soci possono esercitare il loro diritto.

Lo statuto può indicare i requisiti che l'acquirente delle azioni deve possedere affinché il suo acquisto possa produrre effetti nell'organizzazione sociale.
Lo statuto può, altresì, subordinare l'efficacia del trasferimento nei confronti della società all'espressione di un gradimento da parte di un organo sociale o dei soci. Si tratta di una clausola di gradimento. Il potere di manifestare il gradimento può essere attribuito ad un organo sociale (assemblea, amministrazione) o ai soci, non singolarmente ma a una categoria di azioni. Non può essere attribuito a terzi.
Lo statuto può determinare i criteri in base ai quali il gradimento deve essere concesso o rifiutato (clausola di gradimento non mero), oppure subordinare l'efficacia del trasferimento al mero gradimento di un organo sociale o dei soci, senza nessun obbligo di motivazione. In tale seconda ipotesi la clausola deve prevedere il diritto di recesso dell'alienante, altrimenti è inefficace. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 30 giorni da quando l'alienante ha notizia del diniego del gradimento.

Massime relative all'art. 2355 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 12797/2012

Il patto di prelazione inserito nello statuto di una societā di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché č preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale, in caso di violazione, č opponibile anche al terzo acquirente.

Il socio di una societā di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non puō limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla sua violazione č derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi.

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