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Articolo 2429 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Dispositivo dell'art. 2429 Codice Civile

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (1), e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime(2).

Note

(1) Il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio, in quanto i singoli soci vengono così privati della possibilità di conoscere preventivamente l'oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che gli stessi abbiano piena notizia della situazione patrimoniale.
(2) Viene introdotto un soggetto incaricato del controllo contabile diverso dal collegio sindacale, al quale è riservato l'obbligo di esprimere pareri sull'esercizio sociale e sulla situazione economico-finanziaria della società e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché di fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Spiegazione dell'art. 2429 Codice Civile

Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di comunicazione del bilancio e della relazione sulla gestione al collegio sindacale non rilevano come violazione se non abbiano causato il mancato deposito della relazione del collegio sindacale.
Se al collegio sindacale è attribuito il controllo contabile, la relazione di cui al secondo comma sarà unica.
Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio, il progetto di bilancio e gli altri documenti indicati dalla norma devono essere depositati presso la sede sociale. La messa a disposizione dei documenti deve essere continuativa.

Massime relative all'art. 2429 Codice Civile

Cass. civ. n. 560/2001

L'obbligo gravante sugli amministratori di una società di capitali di depositare il bilancio nei quindici giorni antecedenti l'assemblea di approvazione, di cui al vecchio testo dell'art. 2432 c.c. (oggi art.2429, comma terzo stesso codice), deve ritenersi correttamente adempiuto anche se i relativi documenti risultino a disposizione dei soci nei soli orari di ufficio e nei giorni non festivi. Se la preposizione (impropriamente) impiegata dalla norma in parola («durante») postula, difatti, la continuità dell'atto del deposito, non perciò può dirsi imposta agli amministratori l'adozione di misure straordinarie nell'organizzazione degli uffici della sede sociale, laddove l'esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei soci risulta legittimamente soddisfatta con il consentirne l'accesso e la relativa consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l'accessibilità ai documenti oltre tali, ordinari limiti di tempo soltanto per corrispondere ad una specifica e motivata richiesta del socio interessato. (Nella specie, il socio di una Spa lamentava di non aver potuto prendere visione del bilancio nel giorno antecedente l'assemblea di approvazione perché festivo: la S.C., nel rigettarne il ricorso, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Cass. civ. n. 4734/1998

L'obbligo fissato dall'art. 2432, terzo comma, c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127 di attuazione delle direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349, ed applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2491 c.c.) avente ad oggetto il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti all'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso, si rende strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Un tal diritto che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma postula non solo che il progetto di bilancio resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo, dal che consegue che ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sé stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità in sé del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo.

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Donatella P. chiede
venerdì 21/02/2020 - Lombardia
“Ho accettato con beneficio di inventario 1/3 eredità di mio padre morto ad Aprile 2018.
Siamo due eredi maggiorenni e due minorenni (subentrati per rappresentazione al terzo fratello che ha rinunciato all’eredità) intestati su 18 appartamenti (residence) affittati per euro 12.000 annui a Srl di famiglia di cui siamo anche i soci, che a sua volta affitta a terzi incassando circa euro 30.000 annui.
L’amministratore unico della Srl, che è anche il legale rappresentante dei minori, dalla morte non paga gli affitti agli eredi (che sono anche i soci della stessa Srl).
In passato mio padre ha sempre incassato l’affitto con regolarità a conferma che l’attività ha sempre funzionato.
Due domande:
1) se approvo il bilancio 2018 come socio della Srl che dovrebbe pagare gli affitti, poi posso comunque fare azione legale per recuperare quanto dovuto in qualità di creditore della società?
2) se nel frattempo, a causa del mancato introito degli affitti che mi sono dovuti, non riesco a pagare le imposte che maturano su immobili ereditati e spese di manutenzione degli stessi (ricordo che ho accettato con beneficio e che sia gli immobili citati che le quote di Srl e gli affitti fanno parte di qs eredità beneficiata), posso pretendere i danni dalla società o dall’Amministratore della Srl che non mi ha pagato gli affitti?
Grazie”
Consulenza legale i 01/03/2020
L’approvazione del bilancio di una società è un vero e proprio processo, nel senso che prevede il compimento di una serie ben precisa di atti per arrivare al risultato finale che è, appunto, quello della sua approvazione.
I diversi momenti, tutti previsti dal codice civile, vanno dalla redazione e approvazione del progetto da parte dell’organo amministrativo, al suo deposito presso la sede sociale, alla convocazione dell’assemblea e, infine, alla sua approvazione.
Molto importante è la fase del deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale.
Infatti, almeno quindici giorni prima dell’assemblea fissata per la sua approvazione, il progetto di bilancio, unitamente ad altri documenti (quali, ad esempio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, ecc.) deve restare depositato in copia presso la sede della società, tant’è che il mancato o tardivo deposito è in grado di determinare l’invalidità della relativa delibera assembleare (così Tribunale di Milano 03.09.2003, Trib. Milano 24.06.1991; Trib. Genova 24.09.1990, Trib. Teramo 27.01.1998).

Tale deposito costituisce, infatti, un momento particolarmente importante nel processo di approvazione del bilancio sociale, in quanto, secondo quanto espressamente previsto dal terzo comma dell’art. 2429 del c.c., nell’arco temporale che va dal suo deposito alla data in cui l’assemblea si riunirà per approvarlo, i soci hanno il diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

Quanto fin qui detto non è indubbiamente fine a se stesso, ma vuole porre in evidenza il fatto che il singolo socio, prima di approvare il bilancio, ha tutto il diritto di conoscere nei dettagli ciò che andrà ad approvare in sede assembleare.
Con ciò vuol dirsi che, poiché il bilancio di esercizio è il documento che deriva dalla contabilità aziendale, in grado di rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale/finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio amministrativo (ossia al 31 dicembre di ogni anno), sembra evidente che se la società ha dei debiti, gli stessi non potranno non risultare dal bilancio.

Infatti, uno degli scopi principali del bilancio di esercizio è quello di costituire un vero e proprio strumento di informazione aziendale, sia per l’imprenditore (consente ad azionisti o imprenditore di calcolare il reddito di esercizio in base al quale determinare gli utili da distribuire ed il connesso capitale di funzionamento), sia per tutti i soggetti terzi, tra cui i creditori.

Pertanto, se il progetto di bilancio indica tra le poste passive, in maniera veritiera, il debito che la società ha per il pagamento degli affitti relativi agli appartamenti caduti in successione, sarà non soltanto necessario, ma quanto mai opportuno approvare quel bilancio.
E’ sulla base di esso che ci si potrà porre, se necessario, nella condizione di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere ex art. 633 del c.p.c. una ingiunzione di pagamento, potendo così fornire al giudice la prova scritta del credito vantato.
Oltretutto, si consideri che il primo comma dell’art. 2631 del c.c. punisce con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 6.197,00 euro gli amministratori (ed anche i sindaci nelle società in cui vi sono) che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi e nei termini previsti dalla legge o dallo statuto (l’approvazione del bilancio è uno dei casi previsti dalla legge).

Per quanto concerne la seconda delle domande poste, deve osservarsi che la sussistenza di un diritto ad agire, anche esecutivamente, contro la società per il pagamento dei canoni di locazione arretrati, costituisce sufficiente tutela nei confronti dei creditori (compreso il socio che pone il quesito), in favore dei quali potrà in qualunque momento richiedersi l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento relativo sia ai canoni non riscossi che ad interessi e rivalutazione.
Sarà, infatti, il riconoscimento di queste ultime due voci a soddisfare i possibili danni che nel frattempo i creditori sono stati costretti a subire per la mancata disponibilità di quelle somme.

Purtroppo va anche detto che, sebbene si tratti di spese afferenti una eredità beneficiata, avendo queste natura di spese necessarie (e non voluttuarie) e versando i coeredi in una situazione di comunione forzosa, dovrà necessariamente farsi applicazione dell’art. 1100 del c.c. in materia di comunione in generale, il quale pone in capo a tutti i comunisti l’obbligo di partecipare alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, riconoscendo a colui che le abbia eventualmente anticipato il diritto ad essere rimborsato dagli altri soggetti obbligati.

Inoltre, poiché sarebbero spese afferenti una eredità beneficiata, troveranno applicazione anche l’art. 511 del c.c. ed il n. 4 dell’art. 1203 del c.c..
La prima di queste norme disciplina proprio le spese nel caso di accettazione con beneficio di inventario, disponendo che devono porsi a carico dell’eredità le spese di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio di inventario.
Con l’espressione “ogni altro atto” ci si intende riferire a tutte quelle spese che gli eredi, quali amministratori dell’eredità beneficiata, sono tenuti a sostenere nell’interesse della stessa (comprese quelle per pagamento di imposte e manutenzione); ciò che conta è che, in caso di anticipazione di somme dal patrimonio personale, ogni spesa venga giustificata nel rendiconto dell’amministrazione ex art. 496 del c.c..

La seconda delle norme sopra citate, invece, ossia il n. 4 dell’art. 1203 c.c., a tutela della posizione degli eredi beneficiati, riconosce un diritto di surrogazione legale degli stessi ogniqualvolta siano costretti a soddisfare con denaro proprio i debiti ereditari.
Dal coordinamento di tali norme se ne ricava che, qualora le diverse entrate ed uscite di somme siano correttamente rendicontate, gli eredi che hanno anticipato delle somme per l’amministrazione del patrimonio ereditario, avranno diritto di ottenere dall’eredità il relativo rimborso, comprensive di eventuali interessi e rivalutazione monetaria, quale forma di risarcimento per il danno patrimoniale medio tempore subito.
Al di là di questo, si ritiene che non vi siano i presupposti per richiedere alcun’altra forma di risarcimento.