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Articolo 2268 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Escussione preventiva del patrimonio sociale

Dispositivo dell'art. 2268 Codice Civile

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale(1), indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi [1294, 1944, 2267, 2304].

Note

(1) In virtù del rapporto di sussidiarietà che vige tra la responsabilità dei soci e la responsabilità della società stessa, dovrà essere escusso per primo il patrimonio sociale per fronteggiare i debiti sociali.
Viene così parzialmente attenuata la responsabilità illimitata del socio (v. 2268), il quale però deve indicare su quali beni della società il creditore potrà trovare più facilmente soddisfazione del suo credito.

Ratio Legis

La norma prevede il c.d. beneficium excussionis disponendo la preventiva escussione del patrimonio sociale prima di aggredire quello del singolo socio al fine di fronteggiare i debiti sociali.

Brocardi

Beneficium excussionis

Spiegazione dell'art. 2268 Codice Civile

Nella società semplice, come anche nella società in nome collettivo, tutti i soci (anche quelli privi del potere di rappresentanza) rispondono personalmente, solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla società per mezzo dei propri rappresentanti. La responsabilità è solidale, nel senso che i creditori possono rivolgersi indifferentemente a qualunque socio, il quale non potrà fare altro che estinguere l'intero debito sociale, salvo poi rivalersi sugli altri soci.
Solo nella società semplice, tuttavia, il creditore può agire direttamente nei confronti dei soci per ottenere quanto dovutogli senza dover dunque aggredire in primis il patrimonio sociale. Il singolo socio può comunque servirsi di un beneficio concessogli dalla norma, ossia chiedere che il creditore aggredisca in prima battuta il patrimonio sociale (indicandogli però i beni aggredibili), per poi eventualmente, in caso di infruttuosa escussione, agire nei confronti del socio debitore.

Massime relative all'art. 2268 Codice Civile

Cass. civ. n. 18185/2006

Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa esecuzione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.

Cass. civ. n. 18653/2004

Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso.

Cass. civ. n. 12310/1999

In presenza di una cessione, da parte di una società di persone, della propria azienda ad altro soggetto, senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all'azienda ceduta, la determinazione di una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti, non determina a favore del socio illimitatamente responsabile della società cedente una estensione del beneficio della preventiva escussione ex artt. 2268 e 2304 c.c., di modo da abilitarlo ad opporre al creditore che gli richiede il pagamento non solo l'operatività di tale beneficio con riguardo al patrimonio della società cedente, ma anche con riferimento al patrimonio del cessionario, atteso che il suddetto beneficio concerne solo il rapporto tra il socio e la società cui partecipa e tenuto conto, d'altro canto, che la solidarietà non implica che tutti i condebitori siano tenuti nella stessa posizione.

Cass. civ. n. 11921/1990

Il beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c.c.) o di società semplice (art. 2268) — la cui disciplina si applica anche alle società di fatto — poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.

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