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Articolo 2219 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Tenuta della contabilitā

Dispositivo dell'art. 2219 Codice Civile

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710](1).

Note

(1) L'art. 2710 prevede che i libri contabili e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmenti tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio di impresa.

Ratio Legis

La norma sancisce il principio della regolarità intrinseca della contabilità.

Spiegazione dell'art. 2219 Codice Civile

La norma prevede e disciplina le formalità intrinseche da osservare (v. art. 2214).
Con l'espressione norme di un'ordinata contabilità si fa riferimento non a norme giuridiche ma alle regole elaborate dalla scienza ragionieristica, come tali suscettibili di variare nel tempo seguendo l'evoluzione di detta disciplina.

La legge non impone l'osservanza di un particolare sistema contabile. Tuttavia la discrezionalità lasciata all'imprenditore trova un limite nella necessità che il sistema contabile adottato consenta una rappresentazione chiara e completa della consistenza patrimoniale e dei risultati conseguiti dall'impresa.

È controverso se le scritture contabili possano essere tenute in una lingua diversa dall'italiano.
L'orientamento positivo (FERRI) rileva che nessuna norma di legge imponga l'uso della lingua nazionale.
Secondo l'orientamento negativo (PANUCCIO) l'uso di un'altra lingua potrebbe giustificarsi solo per precise ragioni funzionali.

L'inosservanza delle formalità intrinseche rende irregolare la registrazione o la parte del libro cui essa si riferisce o l'intero libro, qualora l'irregolarità sia tale da investirlo nel suo complesso.

L'omissione o l'irregolare tenuta nei tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento integrano il reato di bancarotta semplice (art. 217 legge fallimentare), mentre la sottrazione, distruzione o falsificazione integrano il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216, n. 2, legge fallimentare).

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