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Articolo 2027 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ammortamento

Dispositivo dell'art. 2027 Codice Civile

(1)In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione [2018].

L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo [2019].

Note

(1) La procedura prevista dalla norma riproduce quella dettata per i titoli all'ordine (2016, 2017, 2018, 2019 c.c.).

Ratio Legis

Nel caso di smarrimento sottrazione o distruzione del titolo nominativo il legislatore ha approntato lo strumento dell'ammortamento, il quale contempera le esigenze di circolazione del titolo e di certezza dei traffici giuridici (v. 2016 c.c.).
In pendenza del termine del procedimento il ricorrente ha poteri conservativi che servono per consentirgli di non vedere pregiudicato il proprio diritto per l'ipotesi in cui ottenga l'ammortamento.
Infine, il detentore conserva le proprie ragioni verso il ricorrente che dall'ammortamento abbia conseguito un vantaggio indebito (2033 c.c.).

Spiegazione dell'art. 2027 Codice Civile

La procedura di ammortamento del titolo nominativo (richiami)

Nella Relazione Ministeriale al Libro delle Obbligazioni (n. 257), si avverte testualmente: « Circa i titoli nominativi, soltanto per cid che riguarda l'ammortamento si sono estese le disposizioni dettate per i titoli all'ordine, senza creare un'apposita e diversa procedura. Si è considerata la necessità di eliminare le complicazioni che derivano dallo stabilire procedimenti diversi per le diverse categorie di titoli, soprattutto perché, avendo mantenuto la facoltà, già prevista nella Legge speciale, di trasferire il titolo per girata, sia pure_ con effetti limitati, doveva subordinarsi la pronuncia dell'ammorta­mento ad un procedimento più rigoroso, quale è appunto quello dettato per i titoli all'ordine ».

Infatti, l'art. 2027 nuovo Cod. civ.:

1) « In caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione del titolo », attribuisce, all'intestatario o al giratario di esso, la potestà di « farne denuncia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordin e» (art. 2027, 10 comma); con che opera un rinvio puro e semplice alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 2016, 2017 e 2018, e regolanti appunto la procedura di ammortamento della categoria di titoli testé ricordata.

2) In quanto statuisce che «l'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo» (art. 2027, 3 comma), — pone una norma corrispondente a quella contenuta nel precedente art. 2016 del c.c., e regolante gli effetti dell'am­mortamento dei titoli all'ordine.


Disciplina del caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative

Tuttavia, l'art. 2027 pone altresì una norma speciale per il caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, — per ció che, « durante il termine stabilito dall'art. 2016 », cioè durante il termine per l'opposizione, consente al ricorrente di «esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2027 Codice Civile

Cass. civ. n. 18098/2020

La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso efficacia interrutiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario).

Cass. civ. n. 5701/2011

In tema di titoli di credito al portatore, il rilascio del duplicato di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, a norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951 n. 948, estingue soltanto nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, conservando però a quest'ultimo il diritto di agire nei confronti dell'ammortante, facendo valere la propria qualità di titolare del credito attraverso una domanda di adempimento dell'obbligazione (se risultante dal titolo di cui è stato disposto l'ammortamento) o attraverso una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., mentre deve escludersi la configurabilità di un'azione d'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., sia perché difetta il requisito della sussidiarietà, sia perchè in tema di titoli di credito allorché il legislatore ha ritenuto che l'azione esperibile rientri nella previsione di cui all'art. 2041 cod. civ., lo ha sempre precisato in termini non equivoci. (Rigetta, App. Salerno, 19/09/2005).

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