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Articolo 2018 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione

Dispositivo dell'art. 2018 Codice Civile

Durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma [91 l. camb.; 71 l. ass.].

Ratio Legis

Le facoltà conferite al ricorrente hanno carattere conservativo in quanto tendono a garantire la possibilità di soddisfacimento del ricorrente per il caso in cui sia vittorioso nel giudizio di ammortamento (2016 c.c.). In caso di scadenza del titolo egli ha anche il diritto di esigere il pagamento ma, poichè una volta ottenuto questo potrebbero essere pregiudicate le eventuali ragioni del detentore opponente (2017 c.c.), tale diritto è subordinato a cauzione ovvero può assumere la forma del deposito giudiziario della somma.

Spiegazione dell'art. 2018 Codice Civile

Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione: a) Diritto di compiere atti conservativi

Durante il termine stabilito, per l'opposizione al decreto di ammor­tamento, nell'art. 2016 nuovo Cod. civ., ossia nel periodo di tempo inter­cadente fra la data dí pubblicazíone di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale ed il trentesimo giorno decorrente da tale data, — al ricorrente, ai sensi dell’art. 2018, sono riconosciuti i seguenti diritti: a) Diritto dico compiere atti conservativi. b) Diritto di esigere il pagamento, o di chiedere il deposito giu­diziario della somma cartolare.

a) Evidentemente, nel periodo di tempo in parola, il ricorrente si trova nella situazione giuridica di un soggetto di un diritto sottoposto a con­dizione sospensiva negativa, cioè alla condizione sospensiva che, entro il termine legale sopra indicato, non venga proposta opposizione al decreto di ammorta­mento. Ed in armonia colla norma generale, che è sancita nell'art. 1356,comma nuovo Cod. civ., e per cui « in pendenza della condizione sospen­siva l'acquirente di un diritto pub compiere atti conservativi », — il cit. art. 2018 dispone, appunto, che «durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente pub compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti


b) Diritto di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario, della somma cartolare

Se il titolo in contestazione sia pagabile e vista, o già scaduto, o venga a scadere prima della scadenza del termine per l'opposizione, al ricorrente compete altresì il diritto alternativo o di esigere il pagamento mediante cauzione, o di chiedere il deposito giudiziario, della somma cartolare.

Qualora venga esercitato il primo diritto, la cauzione deve essere pre­stata con modalità idonee, si da escludere ogni rischio di insolvenza soprav­venuta nei confronti di un eventuale opponente vittorioso. E, nel caso di esercizio del secondo diritto, il deposito giudiziario deve essere eseguito secondo le norme processuali civili in vigore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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