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Articolo 2019 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti dell'ammortamento

Dispositivo dell'art. 2019 Codice Civile

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'articolo 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

Ratio Legis

L'inefficacia del titolo serve ad evitare che esistano più titoli di credito uguali, ciò che potrebbe pregiudicare la certezza dei traffici giuridici. Tuttavia, l'ammortamento è solo una procedura, di carattere processuale, con cui si accerta il diritto a tale duplicato: pertanto, il soggetto che ne beneficia deve poi ulteriormente adoperarsi per avere il pagamento o la copia del titolo. Qualora egli abbia ottenuto indebitamente tale diritto, il detentore potrà agire nei suoi confronti anche dopo che il procedimento ha prodotto i propri effetti.

Spiegazione dell'art. 2019 Codice Civile

Effetti dell'ammortamento dopo trascorso senza opposizione il termine indicato dal-l'art. 2016: a) Inefficacia del titolo ammortato (L'azione di diritto comune del detentore)

Contrariamente a quanto si insegna in materia di ammortamento della cambiale, in relazione coll'art. 92 Legge camb. — in materia di ammortamento dei titoli all'ordine in generale, gli effetti testé elencati non si verificano quando l'opposizione sia stata proposta, ma sia stata ri­gettata con sentenza passata in giudicato. Invero, il precedente art. 2017 del c.c., Tuttavia, l'art. 2019, secondo e terzo comma, laddove dispone che l’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la Cancelleria del Tribunale, e che se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento, mantiene l’efficacia del medesimo titolo, attribuendo ad esso, come di regola, la funzione di legittimazione.

a) L’inefficacia del titolo ammortato importa l’estinzione dei diritti cartolari, ossia di questi è investito non più il detentore del titolo, bensì chi ha ottenuto l’ammortamento.

Tuttavia l’art. 2019, comma 1, fa salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento , nel senso che il detentore che, come proprietario del titolo, avrebbe avuto ragione di far opposizione a termini dell'art. 2017, — può, trascorso il termine utile, proporre ancora la questione di titolarità nei confronti di chi ha ottenuto l'ammortamento. Ma, come in materia cambiaria, anche qui si tratta di una azione extra-cartolare, ossia di una azione di diritto comune, e, più precisamente, di risarcimento di danni; onde la necessità di dimostrare, secondo le norme generali, che il richiedente era in dolo o in colpa nel provocare l'ammortamento (art. 2043 del c.c.).


2. b) Diritto al pagamento o al duplicato

b) Come si è esattamente rilevato in materia di ammortamento della cambiale, « qui si ha un temperamento al rigore dei principi, cioè la legittimazione è data, anziché dal possesso della cambiale, dal decreto di am­mortamento.... La legittimazione è provvisoria, e vale solo per gli atti conservativi e, alla scadenza; per il pagamento mediante cauzione (o deposito giudiziario equivalente), se si tratta di decreto di ammortamento tuttora soggetto a opposizione o impugnato con opposizione tuttora in corso; è de-fugitiva e dà luogo al pagamento, puramente e semplicemente (al rilascio di un duplicato, qualora, essendo la cambiale in bianco o non ancora sca­duta, non vi fosse la possibilità dell'esercizio attuale dei diritti cambiarii), se si tratta di decreto non più soggetto a opposizione.... ».

Questi concetti trovano piena applicazione in materia di ammortamento di titoli all'ordine in generale. Infatti, mentre il cit. art. 2018 del c.c. attribuisce, come si è già visto la c. d. funzione di legittimazione provvisoria al decreto di ammortamento ancora soggetto ad opposizione, — l'art. 2019, 20 comma collega la c. d. funzione di legittimazione definitiva al detto decreto, che non sia più opponibile per il trascorso del termine stabilito dall' art. 2016 del c.c.. La quale ultima forma di legittimazione importa che « chi ha ottenuto l'am­mortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del Cancelliere del Tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, ha la facoltà di esigere il pagamento », — ed altresì, se il titolo ammortizzato sía in bianco, di « ottenere un duplicato ».

Il cit. art. 2019, 2° comma, veramente, attribuisce la facoltà testè enun­ciata anche « qualora il titolo non sia ancora scaduto », ma, come si è acutamente osservato rispetto alla identica norma sancita dall'art. 92, 1 comma Legge. camb., è indiscutibile che, in questo caso, la legittimazione non è mai definitiva, in quanto non può essere ancora trascorso il termine dei trenta giorni, stando alle regole esposte (art. 89, comma 3, L. Camb.; e 2016, comma 3, c.c.), e perciò, di fronte alla difettosa redazione del testo, all’interprete non rimane che riconoscere l’inapplicabilità della norma nell’ipotesi prevista.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2019 Codice Civile

Cass. civ. n. 15126/2014

Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere – soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. – può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.

Cass. civ. n. 550/1977

La procedura per l'ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente.

Cass. civ. n. 2462/1975

Dagli articoli 2019 codice civile e 74 (richiamato dall'articolo 86) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, può desumersi che il decreto di ammortamento dell'assegno circolare, divenuto definitivo per mancanza di opposizione, attribuisce a chi lo ha ottenuto la legittimazione cartolare, sostituendosi, all'uopo, al titolo, ma non pregiudica la questione della titolarità del credito.

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