Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1465 del 16 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di diritto non č invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che č stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum , mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta caput non controversum , esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensė su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.

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