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Articolo 1430 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Errore di calcolo

Dispositivo dell'art. 1430 Codice Civile

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità(1), sia stato determinante del consenso [1429](2).

Note

(1) Ad esempio, verso il prezzo di 100 credendo di acquistare cinque chilogrammi di pesce ma in realtà ne sto acquistando due.
(2) Con la rettifica si corregge l'errore mantenendo in vita il contratto.

Ratio Legis

L'errore di calcolo è, di per sè stesso, facilmente correggibile e, pertanto, non necessita di annullamento del contratto.

Brocardi

Error in quantitate

Spiegazione dell'art. 1430 Codice Civile

Novità della disposizione

Con questo articolo viene resa generale una norma sancita dal vecchio codice per il caso particolare della transazione (art. #1772#).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

177 L'errore essenziale è delineato ulteriormente quando, nell'art. 200, si nega effetto distruttivo all'errore di calcolo. Qui si generalizza la norma esistente in tema di transazione (articolo 1772 cod. civ.) che, in realtà, è suscettibile di più vasta applicazione e che provoca in tutti i casi la pretesa alla correzione, anziché quella dell'annullamento del contratto.

Massime relative all'art. 1430 Codice Civile

Cass. civ. n. 20321/2019

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell'esecuzione del contratto, non legittima direttamente all'azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell'accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento.

Cass. civ. n. 12453/2018

Nel caso in cui le parti di un contratto per sua natura commutativo, nell'esplicazione della loro autonomia privata, esplicitamente o implicitamente abbiano convenuto l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo negoziale prescelto, e tale da modificarlo e renderlo, per tale aspetto, aleatorio, non può escludersi l'annullabilità del contratto per errore, da ritenersi astrattamente ravvisabile ogni qual volta il processo formativo della volontà risulti viziato da una falsa rappresentazione della realtà circa i presupposti del contratto in relazione agli elementi in base ai quali ha luogo la valutazione del rischio contrattuale, la cui inesatta percezione può essere ritenuta determinante ai fini della formazione del consenso, restando esclusa, invece, l'annullabilità del negozio, nell'ipotesi in cui l'errore ricada sull'alea, cioè sulla probabilità di verificazione dell'evento destinato ad incidere sull'equilibrio contrattuale, atteso che, nel primo caso, l'errore si ripercuote sulla causa del negozio o sul suo contenuto, mentre nel secondo caso non dà luogo ad una inesatta percezione della realtà, ma ad un difetto di previsione incidente, al più, sui motivi del negozio.

Cass. civ. n. 3178/2016

L'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile "ictu oculi", non essendo tale, quindi, l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l'importo risarcitorio.

Cass. civ. n. 9246/2012

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 c.c., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.

Cass. civ. n. 21325/2006

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale, prevista dall'art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale, attinente all'esercizio di poteri dispositivi delle parti, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione e l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo giudicante, e si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell'importo sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. Pertanto, l'errore di calcolo in cui le parti siano incorse nella definizione dell'imponibile o nella determinazione dell'entità del prelievo ricavabile dai parametri di tassazione, in tanto può dar luogo a rettifica, in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 1430 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento delle imposte sul reddito, emesso nonostante l'intervenuta conciliazione, ritenendo che l'errore di calcolo fatto valere dall'Amministrazione non fosse riconoscibile dal ricorrente, in quanto dal verbale di conciliazione non risultavano i dati in base ai quali doveva computarsi il prelievo).

Cass. civ. n. 3228/1995

L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.

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