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Articolo 1964 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Compensazione dei frutti con gli interessi

Dispositivo dell'art. 1964 Codice Civile

Salva la disposizione dell'articolo [1448](1), è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte(2). In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile [192 disp. att.].

Note

(1) La norma fa salva l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione.
(2) La norma disciplina la c.d. anticresi compensativa, che si distingue dalla c.d. anticresi estintiva (v. 1960 c.c.).

Ratio Legis

L'ultimo periodo della norma concede al debitore una sorta di recesso ad nutum (1373 c.c.). Questo perché con l'anticresi c.d. di compensazione i frutti si compensano con gli interessi e ciò genera il rischio di usura (1284 c.c.; 644 c.p.) o, in ogni caso, che il debito diventi più oneroso a causa del crescere di produttività della cosa con il passare del tempo. Pertanto, il debitore può in ogni tempo estinguere il debito ed ottenere la restituzione del bene.

Spiegazione dell'art. 1964 Codice Civile

Compensazione di tutti o di parte degli interessi senza rendiconto. Possibilità di stabilire la compensazione integrale degli interessi e del capitale a forfait. Forma massima della anticresi estintiva

Le parti possono preferire una forma di anticresi più completa e più libera, cioè senza il rendiconto annuale o finale, che può dar luogo facilmente a contestazioni e a controversie. Stabiliscono in conseguenza che i frutti del fondo compensino, senz'altro, gli interessi o parte degli interessi, quali che essi vi saranno realmente. In tal modo il regolamento degli interessi fra le parti è definitivo fin dall'inizio del contratto. La legge dichiara valido tal patto.

Possono le parti andare oltre e stabilire che i frutti del fondo, che siano molto considerevoli, compensino nello stesso tempo interessi e capitale? Per un debito costituisco l'anticresi su di un fondo che dà un certo reddito annuo: posso c’è motivo di divieto. E non vi sarebbe motivo a dubitare della validità del contratto, se la legge non avesse ritenuto necessario dichiarar valido il patto che ammette la compensazione in tutto o in parte degli interessi. Ma si può osservare che la legge dichiarando valido ciò che più frequentemente accade, non ha esclusa la validità di altra pattuizione, che non sia contraria ad alcun principio generale di diritto.

La volontà negoziale è libera ed autonoma e le parti possono concludere contratti che non appartengono a tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 del c.c.).


Garanzie del debitore. L' art. 1448 del c.c.. Liberazione dal vincolo medi ante la restituzione del capitale

Una duplice cautela assiste tanto la anticresi con la compensazione degli interessi quanto quella con la compensazione integrale del debito :
a) l' art. 1448 del c.c.: Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione e dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha profittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione è ammissibile se la lesione eccede la meta del valore, che la prestazione eseguita o promessa aveva al tempo del contratto;

b) l’ art. 1964 del c.c. ultima part. il debitore che si accorga che per l’ insperata produttività del fondo o per un improvviso e impotente rialzo dei prezzi, i frutti assurgono ad un valore sproporzionato agli interessi e allo stesso capitale da compensare, più in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile, e ciò in deroga ai principi generali del rispetto dei contratti.

Questa duplice salvaguardia degli interessi del debitore deve maggiormente convincere della liceità della pattuizione relativa alla compensazione integrate degli interessi e del capitale.


Contratti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice

Va ricordato che l'art. 192 delle disposizioni transitorie dispone che il debitore si potrà giovare della facoltà della seconda parte dell’ articolo in esame anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

610 L'articolo 711, conformemente all'articolo 1895 del codice (articolo 693 progetto del 1936) ammette la validità del patto con cui si convenga che i frutti si compensano in tutto o in parte con gli interessi. E' sembrato opportuno far salva la disposizione sulla lesione generale, perché è con questo patto tradizionale ed insidioso che si esercita l'usura.
Si è poi concessa in tal caso al debitore la facoltà di estinguere anticipatamente il suo debito e di rientrare così nel possesso dell'immobile. Poiché, infatti, il patto di compensazione fa ridondare l'alea dei frutti a tutto vantaggio del creditore, anziché a vantaggio del debitore come normalmente avviene, ho ritenuto giusto dare un'adeguata tutela al debitore quando i frutti siano così rilevanti da costituire un esoso profitto da parte del creditore .

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

770 L'anticresi si è configurata quale contratto consensuale (art. 1960 del c.c.). La consegna del fondo al creditore è atto di esecuzione, non di perfezione del contratto; e ciò perché le esigenze che nell'affine contratto di pegno vengono soddisfatte mercé la consegna della cosa, nell'anticresi sono salvaguardate con la trascrizione. I canonisti combattevano tale contratto perché in esso vedevano senz'altro in atto l'usura, specie nel caso di destinazione globale dei frutti all'estinzione degli interessi. Nel nuovo codice quest'ultimo patto non è di per sé usuraio: occorre accertare caso per caso se sia tale. Se lo è, si applicano le sanzioni corrispondenti (art. 1443 del c.c. di questo codice; art. 644 del c.p.), ma anche se non è usuraio, esso si presenta sempre come anormale in quanto la naturale espansione progressiva della produttività della cosa apporta al debitore una onerosità crescente. Donde la disposizione (art. 1964 del c.c.) che autorizza il debitore ad estinguere in ogni tempo il suo debito per rientrare nel possesso del fondo, disposizione che deroga alla norma generale sul rispetto dei contratti e a quella affine dettata nell'art. 1816 del c.c., per cui nel mutuo con interessi, se il contratto non è usurato, ii termine si presume stabilito nell'interesse anche del creditore.

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