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Articolo 1948 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Dispositivo dell'art. 1948 Codice Civile

Il fideiussore del fideiussore [1940] non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi(1), o siano liberati perché incapaci(2).

Note

(1) Anche in tal caso il beneficio di escussione non opera se non è pattuito (v. 1944, comma 2 c.c.).
(2) La norma è derogabile su accordo delle parti, pertanto il secondo garante può impegnarsi ad adempiere anche senza che ricorrano i presupposti da essa previsti.

Ratio Legis

Il fideiussiore del fideiussore non è un cofideiussore (1946 c.c.): pertanto, non è obbligato nei confronti del creditore allo stesso modo in cui lo è il primo fideiussore ma solo se questi ed il debitore principale risultano insolventi o sono liberati da incapacità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1948 Codice Civile

Cass. civ. n. 3610/2004

In tema di fideiussioni ed in relazione alla situazione normativa esistente prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 maggio 1992, n. 154, l'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948 c.c. — che disciplina l'obbligazione del fideiussore e che rappresenta una specificazione della c.d. fideiussione omnibus — rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto e della deroga a quanto stabilito dall'art. 1956 c.c., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Cass. civ. n. 14234/2003

La rinuncia del fideiussore di secondo grado alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 c.c. determina soltanto l'assoggettamento pattizio della fideiussione di secondo grado ad una disciplina del rapporto fideiussorio diversa da quella legale tipica, senza comportare in alcun modo una assimilazione della fideiussione (o approvazione) alla diversa figura della confideiussione.

Cass. civ. n. 6613/2000

La fideiussione del fideiussore costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica nella quale il «secondo» fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del «primo» fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale. In questo quadro, l'indicazione nominativa del terzo (garantito dal primo fideiussore) non è necessaria e la sua mancanza non comporta indeterminabilità dell'oggetto, anche considerando che, in termini generali, con riguardo alla fideiussione comprensiva delle obbligazioni future non è dato preventivamente individuare il soggetto che contrarrà con il fideiussore.

Cass. civ. n. 1323/1996

La norma di cui all'art. 1948 c.c., che disciplina l'obbligazione del fideiussore del fideiussore, non è diretta a tutela di un interesse di ordine pubblico, bensì a presidio di un interesse di natura privata, quale è quello del fideiussore di secondo grado a non essere obbligato se non nel caso di insolvenza o incapacità del primo fideiussore. Interesse, questo, pienamente disponibile, in quanto attinente alla sfera patrimoniale del fideiussore di secondo grado, il quale può, quindi, rinunciare alla sussidiarietà ed obbligarsi direttamente.

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