Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6613 del 22 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La fideiussione del fideiussore costituisce una particolare modalitą della fideiussione tipica nella quale il «secondo» fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del «primo» fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale. In questo quadro, l'indicazione nominativa del terzo (garantito dal primo fideiussore) non č necessaria e la sua mancanza non comporta indeterminabilitą dell'oggetto, anche considerando che, in termini generali, con riguardo alla fideiussione comprensiva delle obbligazioni future non č dato preventivamente individuare il soggetto che contrarrą con il fideiussore.

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