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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dei rapporti tra creditore e fideiussore

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
761 Il vincolo del fideiussore è accessorio, ma non necessariamente sussidiario. Il beneficio legale di escussione (art. 1907 del codice del 1865) è stato abolito per dare unità di trattamento alla materia civile (art. 1907 predetto) e a quella commerciale (art. 40, secondo comma, cod. comm.), oltre che in omaggio a quell'esigenza di rafforzare il credito, che ha ispirato già la disposizione dell'art. 1294, in base al quale le obbligazioni con pluralità di soggetti debitori si presumono solidali. Trattandosi di norma dispositiva, non poteva non prevedersi la possibilità di un beneficio contrattuale di escussione (art. 1944 del c.c.). A proposito del quale si è confermato che esso dà luogo ad un'eccezione, ma non si è stabilito un termine di preclusione, come era nel codice dei 1865; quindi l'opponibilità del beneficio è regolata dalle norme generali del processo civile.