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Articolo 1940 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Fideiussore del fideiussore

Dispositivo dell'art. 1940 Codice Civile

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore(1).

Note

(1) In tal caso il nuovo fideiussore garantisce che il fideiussore adempirà il debito nei confronti del creditore assumendo una garanzia di tipo sussidiario (v. 1948 c.c.). Diverso è il caso in cui il secondo fideiussore garantisce al primo fideiussore che il debitore principale sarà solvente nella eventuale azione di regresso (1950 c.c.) (c.d. fideiussione della fideiussione).

Ratio Legis

Con tale fattispecie il creditore consegue il vantaggio di un ulteriore ampliamento della platea dei garanti, ciò che aumenta la possibilità che il debito venga adempiuto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1940 Codice Civile

Cass. civ. n. 18650/2011

La fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) va distinta dalla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all'art. 1940 cod.civ., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore, e non l'adempimento dell'obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore. Ne consegue che, dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore.

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