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Articolo 1942 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Estensione della fideiussione

Dispositivo dell'art. 1942 Codice Civile

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori(1) del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive(2).

Note

(1) Tra gli altri, sono accessori dell'obbligazione principale gli interessi (1282 c.c.).
(2) Si tratta della comunicazione dell'azione intrapresa contro il debitore principale, che non esige forme specifiche.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1939, 1941 c.c.), è espressione del principio di accessorietà della fideiussione: poiché questa dipende dall'obbligazione principale, ne riflette anche il contenuto.

Spiegazione dell'art. 1942 Codice Civile

Precedenti e fondamento della norma

La disposizione si trovava già, con qualche differenza di forma, nell’art. 1903 del vecchio codice.

Anche questa norma è una diretta conseguenza del carattere accessorio della fideiussione, il quale comporta che la regola è che essa, in mancanza di patto contrario, si estende a tutti gli accessori del debito principale. La regola si applica quindi tutte le volte che ci si trovi davanti ad una obbligazione fideiussoria indefinita, contratta, per dirla col giureconsulto Paolo, “in omnem causa” o “in universum causam”. Pertanto il fideiussore sarà responsabile degli interessi stipulati o no, dei danni-interessi ecc. Le fonti romane ci forniscono numerosi esempi di questa regola: sempre Paolo ci dice che il fideiussore è tenuto agli interessi di mora dovuti dal debitore principale, e che nel caso che un contratto sia risolto per colpa del debitore garantito, la fideiussione è estesa a tutte le conseguenze pecuniarie che da questa colpa discendono.

L'articolo contempla tuttavia la possibilità di un patto contrario che modifichi la perfetta corrispondenza dell'obbligazione fideiussoria all'obbligazione principale. Tale modificazione è possibile solo nel senso di una obbligazione meno gravosa della principale (in meliorem causam) non anche nel senso di una obbligazione più gravosa (in duriorem causam), essendo questa seconda eventualità espressamente vietata dalla legge (vedi spiegazione dell’ art. 1941 del c.c.).

Tuttavia per quanto la fideiussione possa essere stata concepita con la massima ampiezza essa non si estende alle obbligazioni che gravano il debitore principale per una causa estranea al contratto, cosi come non si estende alla tassa eventualmente dovuto per la registrazione di un contratto, poiché essa è estranea al rapporto fra creditore e debitore principale.


L'estensione alle spese per la denuncia

Stabilisce inoltre l'articolo, seguendo la norma contenuta in quello corrispondente del codice abrogato, che la fideiussione si estende anche alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Può a questo punto prospettarsi la questione, in un certo senso connessa alla formulazione dell'articolo, se deve ritenersi che la denuncia al fideiussore richieda una forma speciale, tanto che debbano considerarsi le spese che per essa si incontrano. La giurisprudenza ha nettamente ritenuto che la legge, disponendo che la fideiussione per una obbligazione principale si estende alle spese per la denuncia non richiede che la denuncia debba essere fatta in forma speciale, con i mezzi giudiziari. La norma va pertanto interpretata come se dicesse “ alle spese per la denuncia... etc. ", “ in quanto queste spese vi siano ”. Ma la denunzia può essere fatta in un modo qualsiasi, e, pur non essendo sufficiente la semplice scienza della pendenza del giudizio, acquistata dal fideiussore casualmente ed indirettamente, non può escludersi che, in alcuni casi, una denunzia vera e propria non occorra perché essa è in re ipsa, il che si verifica ogni qual volta la notitia litis possa ritenersi pervenuta al fideiussore in modo giuridicamente certo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1942 Codice Civile

Cass. civ. n. 9848/2012

Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.

Cass. civ. n. 12279/2004

A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale ed alle spese. Ne consegue che non sono efficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell'obbligazione principale garantita.

In tema di leasing finanziario - fattispecie che integra gli estremi del collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura - la scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore. (Nella specie, il garante dell'utilizzatore contestava l'obbligo di pagamento, in relazione a contratto di leasing avente ad oggetto numerosi carri ferroviari della cui consegna il concedente si era per quanto possibile, accertato acquisendo dall'utilizzatore le bolle di consegna attestanti l'effettiva ricezione di almeno una parte di essi; la S.C., sulla scorta di tali risultanze ha confermato, rivedendone la motivazione ed affermando il principio di cui sopra, la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di esonero dall'adempimento della garanzia offerta).

Cass. civ. n. 5316/2004

In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.

Cass. civ. n. 3805/2004

In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perché l'estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese» l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.

Cass. civ. n. 18234/2003

A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma secondo, c.c., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.

Cass. civ. n. 9679/1997

Poiché a norma dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale fra i quali rientrano gli interessi, per ritenere esteso anche a questi ultimi il debito del fidejussore non occorre alcun accertamento delle concrete condizioni in cui la fidejussione sia stata prestata, tale accertamento presentandosi come necessario solo quando sia allegata l'esistenza del patto contrario previsto nello stesso articolo 1942 c.c.

Cass. civ. n. 4098/1990

Il pagamento dell' I.V.A., inerente al prezzo dei lavori di appalto per la realizzazione di una opera pubblica, rappresenta un accessorio del detto prezzo, ai sensi dell'art. 1942 c.c., e deve, pertanto, considerarsi compreso nella garanzia fideiussoria.

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Salvatore Z. chiede
venerdì 10/07/2015 - Emilia-Romagna
“Spett.le Redazione
in data 22 giugno 2015, mi è stato notificato un decreto ingiuntivo con il quale mi viene intimato di pagare, in solido, alla parte ricorrente la somma di 7.368,96 nonché i relativi interessi e le spese relative alla procedura di ingiunzione, liquidate in 1.200,00 euro per compenso e 280,00 euro per esborsi, il tutto relativo ad una garanzia fideiussoria specifica concessa con atto sottoscritto in data 29.09.2004 sino alla concorrenza di euro 10.000,00. La fideiussione era a garanzia di un finanziamento, erogato da una Cassa di Risparmio ed accreditato su un conto corrente all’epoca intestato alla lavanderia di proprietà della mia ex moglie, come da contratto sottoscritto dalla medesima in data 20.09.2004. La fideiussione, della quale non ne ho alcun ricordo, sarebbe da me sottoscritta in data 29.09.2004.
Nel giugno 2005 a seguito di una cattiva conduzione dell’attività, da me non condivisa, viene firmato atto di separazione consensuale, dove la mia ex moglie si impegnava a liberarmi da tutte le garanzie bancarie da me sottoscritte. Nonostante le promesse, l'ex coniuge nulla faceva al fine di tutelarmi, anzi mi nascondeva la sue situazioni finanziarie fintanto a seguito di varie situazioni debitorie, le banche, nell'anno 2006, (un anno dopo la separazione dove io non avevo più alcuna cognizione della situazione né riuscivo ad averle) le chiudevano d'ufficio tutti i conti correnti, e nei conti dove io avevo fatto da garante, sono stato costretto a pagare per svariate centinaia di euro per un totale di circa 69 mila euro. Da quel momento, nessun altro istituto di credito, aveva avanzato pretese per garanzie da me sottoscritte, ne io avevo memoria di altre situazioni.
Della situazione debitoria, relativa alla fideiussione indicata nel decreto ingiuntivo notificatomi in data 22.06.2015, nulla mi era mai stato notificato, nessuna telefonata o comunicazione di qualsiasi genere mi è mai pervenuta e nell'atto si legge che il conto era stato chiuso d'ufficio in data 15.06.2006.
Nel ricorso la parte ricorrente sostiene che sia la parte debitrice principale, vuoi il garante, non siano stati in grado nel notevole tempo trascorso dalla costituzione in mora a dar corso al alcun adempimento né abbiano dato riscontro alcuno alle plurime richieste, inviti e diffide al rientro ed alla formale costituzione in mora.
In merito faccio presente che non ho mai cambiato indirizzo o recapito telefonico e svolgo attività lavorativa piuttosto visibile e pertanto sono ben conosciuto nel paese ove svolgo attività lavorativa, e sono noto anche gli addetti alla poste, infatti nonostante nel decreto ingiuntivo notificatomi vi fosse il civico sbagliato, il postino ugualmente mi recapitava l'atto in quanto ben mi conosce.
Atteso che tutte le fideiussione in genere hanno carattere permanente, qualora io riuscissi a dimostrare che mai alcuna comunicazione mi è pervenuta, posso presentare opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo al giudice di pagare con una posizione a saldo e stralcio il solo importo debitorio delle fideiussione, escluso gli interessi ed altre spese, atteso che all'epoca dei fatti, qualora la banca mi avesse informato, di certo avrei pagato, come ho fatto per altre situazione e per importi di gran lunga più elevati ribadisco per un totale di 69mila euro. Di certo non mi sarei tirato indietro di fronte a quest'ultima richiesta, di un importo per così dire modesto rispetto a quanto da me già pagato. Pagamenti che sono in grado di dimostrare.
Ciò premesso, è corretta la procedura attuata dall'istituto di credito che nulla mi ha mai comunicato e solo a distanza di 9 anni mi viene a richiedere per la prima volta, e solo mediante decreto ingiuntivo di sanare la situazione debitoria!
Qualora io riuscissi a dimostrare, senza ogni ragionevole dubbio, che mai nulla mi è stato comunicato, e mai nessuna segnalazione al CRIF risulta a mio carico ne allora ne adesso, posso far valere dei diritti che mi tutelano e mi permettano di pagare un importo inferiore a quello richiesto dalla banca che vanta una serie di interessi e spese maturati e maturandi sino al saldo del dovuto.
Che consigli mi date per chiudere nel migliore dei modi la controversia.
Nell'attesa porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 16/07/2015
Come noto, i diritti di credito si prescrivono ordinariamente in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 del c.c., salvi i diversi casi stabiliti dalla legge (ad esempio, il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale si prescrive in 5 anni).
La prescrizione può essere interrotta mediante, ad esempio, la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, nonché da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 del c.c.).
Nel caso particolare della fideiussione, il quarto comma dell'art. art. 1957 del c.c. stabilisce che l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. Da ciò si evince che, anche a prescindere dal termine di decadenza semestrale dettato dal primo comma dello stesso articolo, il diritto del creditore garantito nei confronti del fideiussore è assoggettato ad un autonomo termine prescrizionale decennale.
Il caso di specie vede l'interruzione della prescrizione nei confronti del debitore con lettere e diffide tra il 2006 e il 2015, e contro il fideiussore stesso con notifica del decreto ingiuntivo, entro i dieci anni: pertanto - almeno in base ai dati forniti nel quesito - poiché il termine è stato interrotto prima della prescrizione, il fideiussore dovrà rispondere in solido con il debitore principale.
Ci si può legittimamente domandare, tuttavia, se il fideiussore debba sostenere anche gli esborsi nascenti dal fatto che per nove anni nessuno gli ha mai chiesto il pagamento, che egli avrebbe invece effettuato spontaneamente.
L'art. 1942 del c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive. Si fanno rientrare nella previsione della norma gli interessi, il pagamento di una penale e il risarcimento del danno (anche se su questo punto non c'è unanimità di vedute in dottrina e giurisprudenza).
Per quanto riguarda gli interessi moratori (quelli dovuti per la costituzione in mora), se l'intimazione ad adempiere è stata inviata dal creditore al solo debitore principale e non al fideiussore, secondo alcuni studiosi, essi non sarebbero dovuti dal garante, posto che avrebbero un titolo diverso rispetto a quello su cui è fondata l'obbligazione. Ciò, sempre che nella fideiussione sottoscritta non fosse previsto espressamente che il fideiussore risponde anche di tale tipo di interessi (si deve verificare il documento).
Purtroppo la tesi che appare maggioritaria ritiene, invece, che anche gli interessi moratori siano dovuti dal fideiussore, in quanto conseguenza automatica dell'inadempimento: essi devono ritenersi noti e prevedibili dal fideiussore al momento della prestazione della garanzia, pertanto egli avrebbe dovuto tutelarsi all'epoca mediante una limitazione convenzionale della garanzia.
E' consigliabile nel caso di specie contattare, mediante proprio legale e prima che spiri il termine per l'opposizione, la banca creditrice e valutare la stipula di una transazione, visto che c'è comunque la volontà di pagare (spesso il pagamento immediato di una somma, anche se non quella interamente dovuta, può far desistere il creditore dal proseguire l'azione). Il fideiussore potrà poi agire in regresso verso il debitore principale.
In alternativa, si può tentare una opposizione al decreto ingiuntivo sulla base dell'orientamento sopra brevemente richiamato che esclude la debenza degli interessi moratori quando il fideiussore non abbia ricevuto comunicazioni dal creditore, che ha costituito in mora il solo debitore. Tale opzione va analizzata assieme ad un legale che possa esaminare la documentazione del caso e va comunque ricordato che è una posizione che appare minoritaria.
Nel quesito non si evidenziano elementi a favore di una eventuale prescrizione del credito. Tuttavia, anche questo aspetto deve essere analizzato da un avvocato perché potrebbe determinare la liberazione del fideiussore.