Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2747 del 9 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di fideiussione, qualora il fideiubente nell'assumere l'impegno di garantire l'adempimento di ogni obbligazione del debitore dipendente anche da operazioni bancarie già consentite, abbia manifestato all'istituto bancario la volontà di subordinare il rilascio della garanzia all'ampliamento del fido al debitore e tale ampliamento costituisca altresì il motivo della richiesta di garanzia fideiussoria da parte dell'istituto, la circostanza che nella dichiarazione di impegno sottoscritta dal fideiubente sul modulo predisposto dalla banca non si faccia menzione dell'ampliamento del fido non esclude che questo rilevi come presupposto condizionante il consenso, cosicché, qualora l'aumento del fido non venga conseguito, il negozio fideiussorio resta inefficace.

(massima n. 2)

In tema di prova testimoniale, il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, cosicché esso non opera quando si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale, come può avvenire anche nel caso in cui taluno dichiari di voler prestare fideiussione, se questa ha origine da un negozio unilaterale o dalla legge anziché da un contratto. (Principio enunziato con riferimento ad una prova per testi ammessa ed espletata al fine di dimostrare che, nel costituirsi fideiussori del debitore di un istituto bancario, anche per i debiti dipendenti da operazioni già consentite, mediante sottoscrizione del modulo predisposto dalla banca, i fideiubenti, senza farne menzione nel documento, avevano manifestato al creditore garantito la volontà di subordinare il loro impegno all'ampliamento del fido al debitore, ampliamento che costituiva a sua volta il motivo delle garanzie fideiussorie richieste dall'istituto).

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