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Articolo 1834 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Depositi di danaro

Dispositivo dell'art. 1834 Codice Civile

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla(1) nella stessa specie monetaria(2), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi(3).

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto(4).

Note

(1) Si tratta di deposito irregolare, con il quale il depositario diviene proprietario del bene ed è obbligato alla restituzione del tantundem eiusdem generis. Di solito tali operazioni vengono eseguite in un conto corrente: si applicano, quindi, anche le relative norme (1852 ss., 1857 c.c.).
(2) La banca è debitrice del depositante: pertanto, se il deposito è fatto in valuta estera essa ha facoltà, alla scadenza, di liberarsi corrispondendo quanto dovuto nella moneta avente corso legale ovvero nella moneta estera depositata (1278 c.c.).
(3) Il preavviso costituisce un onere a carico del depositante.
(4) Quasi sempre, tuttavia, le parti si accordano per consentire i depositi ed i prelevamenti anche in filiali diverse da quella di conclusione del contratto.

Ratio Legis

Il contratto soddisfa gli interessi di entrambe le parti. Il depositante, oltre a cautelarsi da eventi quali il furto o lo smarrimento, può ottenere un vantaggio economico dovuto agli interessi che le somme depositate producono. La banca, a sua volta, mediante la raccolta del denaro accumula capitali da concedere onerosamente in prestito a terzi, ad esempio mediante mutui (1813 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1834 Codice Civile

Portata della norma

La disciplina positiva del deposito bancario in generale viene limitata dal legislatore al solo deposito irregolare di denaro, che, a seguito del noti divieti dei cosiddetti comodati bancari irregolari, diviene l’ unica forma possibile di deposito ad uso.

L'unico articolo del nuovo codice riferito al deposito ad uso si limita a dare la fissazione della struttura funzionale di questo tipo nelle sue diverse conformazioni tecniche. Il deposito di denaro ad uso viene considerato come deposito a vista, per quale il depositante ha il diritto di chiederne il pagamento ad nutum, come deposito semplice dopo preavviso, per il quale il diritto di chiederne il rimborso è subordinato alla notificazione fatta dal depositante alla banca circa la data per la quale il pagamento dovrà effettuarsi, ed infine come deposito a scadenza fissa (individuato oggi nei cosiddetti buoni fruttiferi e nel depo­sito vincolato), per il quale la richiesta del pagamento dovrà intervenire al termine preventivamente stabilito.

La norma sul deposito ad uso di denaro è volutamente formulata in modo generico e lascia di conseguenza piena libertà alle parti contraenti di procedere alla fissazione delle condizioni particolari e specifiche entro le quali e secondo le quali il contratto dovrà svolgersi. Nel silenzio della legge la regolamentazione particolare del contratto risulterà fornita dagli usi bancari e particolarmente da quelli schemi che le banche predispongono per la formazione e per l'attuazione del rapporto, e che vanno genericamente sotto il nome di condizioni negoziali di deposito bancario. Nonostante la non ancora ben individuata natura giuridica di tali condizioni, la dottrina afferma che essi costituiscono elementi formativi di vincoli contrattuali, dei quali ammette la validità e l'efficacia regolamentare entro determinati limiti.


Deposito ad uso e i suoi effetti

Il deposito di denaro ad uso obbedisce alle norme generali sulla capacità e sulla validità dei contratti e risponde a regole particolari discendenti dalla propria struttura. Secondo la dottrina dominante, il deposito ad uso di denaro costituisce un contratto unilaterale, come tale non soggetto alla exceptio inadimpleti contractus, nè alla condizione risolutiva tacita. È un contratto reale, per cui, ove manchi la traditio, si avrà un pactum de contraendo e non un deposito. Per la sua natura di rapporto viene considerato a titolo gratuito, in quanto il contraente ne avrà vantaggio soltanto in caso di stipulazione di un interesse, e libero dall'impiego di forme solenni per la conclusione, nonostante per esso si richieda la prova scritta.

La norma espressa nell'articolo in esame verte sulla fissazione della reciproca posizione della banca e del depositante, limitandosi peraltro alla disciplina di soltanto alcuni degli aspetti di queste rispettive posizioni.

Per effetto del deposito bancario ad uso, dice l'articolo, la proprietà della somma depositata passa al depositario, il quale è tenuto a restituire la medesima somma numerica ricevuta o in moneta legale o nella medesima specie e quantità, ove così sia stato pattuito (salve, si intende oggi, le inibizioni sul cambio e traffico delle specie monetarie). Per quanto niente ci dica l'articolo in esame, risulta dalla regolamentazione in generale del deposito che il pagamento dovrà essere fatto dalla banca a chi è legittimato attivamente a riceverlo, dietro presentazione del docu­mento di legittimazione così pure, che la banca ha il diritto di compensare i suoi crediti col debito liquido ed esigibile verso il depositario, mentre non ha il diritto di esercitare il cosiddetto diritto di ritenzione, come risulta chiaro dall'eliminazione, dalla nuova disciplina del deposito in generale, della norma già contenuta nell'art. #1863# del vecchio codice civ., dovuta alla configurazione di questo tipo contrattuale più come mutuo che come deposito. La presenza di una norma espressa sul deposito bancario di denaro ad uso, collegata alle nuove norme sul deposito in generale ed a quella in particolare posta nell’ art. 1782 del c.c., risolve il problema centrale di questo tipo contrattuale, che, come già si è detto, ha avuto in passato tanto in dottrina che nella giurisprudenza diverse soluzioni.

Rimane esclusa in primo luogo la possibilità di considerare il deposito di denaro ad uso come contratto innominato o atipico e così pure vengono escluse le altre tesi configurabili al suo riguardo, e tutto ciò, ormai, per effetto dell'esplicita sanzione del passaggio della proprietà dal depositante al depositario. Potrebbe forse ancora ritenersi incerto se il contratto possa essere distinto in deposito irregolare o in mutuo a seconda che si tratti di deposito a vista ed a breve preavviso, oppure si tratti di deposito a lungo preavviso o a scadenza fissa. Dalla norma attuale, collegata con quella dell' art. 1782 del c.c., discende immediatamente l'individuazione del rapporto in un mutuo fatto dal depositario alla banca mediante il deposito. L'elemento che quella tesi adduceva quale distintivo fra mutuo e deposito, l'essere cioè il deposito rimborsabile a vista o a breve preavviso, di fronte alla nuova disciplina del contratto in questione, non si può considerare in modo alcuno decisivo. L’ art. 1816 del c.c. lascia perfettamente adito al mutuo rimborsabile a vista, a breve preavviso, come a lungo preavviso od a termine, così come già ebbe a ritenere una nostra notevole corrente dottrinale.

Oggi nel deposito bancario di denaro ad uso, ove non sia stata stipulata una data certa, il rapporto può diffidarsi a volontà da una delle parti. La stipulazione di una data certa interviene per lo più o nell'interesse della banca che si assicura così la disponibilità della somma per il periodo stabilito, o nell'interesse dei terzi che possono avere sul deposito dei controdiritti, oppure nell’ interesse del medesimo depositante che dalla data certa trae un vantaggio ed una tutela (si veda ad esempio il deposito fatto per un minore o per una persona sotto tutela).


Scadenza e obbligo di preavviso

Così fissata la posizione del depositario rispetto al rapporto il nuovo articolo sul deposito di denaro ad uso procede alla della posizione del depositante. A questi, oltre il diritto di ottenere la restituzione del tantundem depositato, spetta normalmente il diritto d'avere gli interessi, o i premi o la provvigione stipulata o prevista dagli usi. Questo principio convalida l'accostamento del deposito al mutuo, dato che sarebbe inconciliabile l'obbligo della banca col fatto del deposito intervenuto nell'esclusivo interesse del cliente, per il quale sarebbe appunto la banca che dovrebbe avere un diritto ad un compenso per il servizio di custodia che presta al di lui favore.

L'obbligo fatto al depositante di rispettare il termine di preavviso per ottenere il pagamento di quanto depositato, in caso di rapporto disdettabile ad nutum, così come sarà pattuito dalle parti o dagli usi, e oggi configurato nella sua finalità sostanziale quale mezzo di garanzia e di assicurazione in favore della banca depositaria, onde ad essa sia dato il tempo utile e necessario per provvedere alla provvista delle somme necessarie per soddisfare alla propria obbligazione. E questo principio, che oggi viene esplicitamente sancito dalla norma in esame, discende direttamente dalle norme generali pubblicistiche in tema di tutela del credito e mira ad evitare quelle crisi verificatesi in passato a seguito di un'improvvisa, e qualche volta ingiustificata, richiesta di restituzione in massa dei depositi monetari presso le banche, quale conseguenza del venir meno di quell'elemento di fiducia che è presente in questo rapporto.


Luogo del versamento e prelevamento

Nel capoverso dell'articolo si ha la piena codificazione di un principio ormai radicato in tema di deposito ad uso, espresso da un non meno radicato uso bancario. La banca è tenuta ad eseguire il pagamento a chi è legittimato attivamente e nella sede dell'azienda di credito (o succursale) che ha ricevuto il deposito stesso. La natura di debito querable e non portable della banca era già da tempo affermato dalla dottrina e dalla pratica, per cui forse poteva considerarsi anche superflua, oggi, la presenza di una precisa disposizione in proposito.

La presenza della norma si può forse spiegare con il particolare rilievo assunto oggi nella nuova legislazione da parte del concetto di impresa bancaria, per cui il legislatore ha voluto espressamente domiciliare il contratto e le operazioni ad esso inerenti nella sede ove l'organismo bancario stipula il rapporto e dove esso viene perfezionato, escludendo così ogni possibile riferimento a quella che è la sede in senso legale dell'impresa.

La possibilità di una diversa pattuizione esplicita tra le parti incontra facile ed evidente spiegazione nella circostanza del frequente collegamento del deposito bancario ad uso con altre forme e figure contrattuali quali il giro bancario, il conto corrente di banca o di corrispondenza.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1834 Codice Civile

Cass. civ. n. 8998/2021

Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Cass. civ. n. 26916/2020

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti).

Cass. civ. n. 23477/2020

In caso di insolvenza del concessionario della riscossione di tributi e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'ente impositore non può esperire l'azione di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, poiché tali somme, ex artt. 1852 e 1834 comma 1 c.c., non sono di proprietà dell'intestatario del conto corrente, ma della banca, che assume l'obbligo di restituire al titolare del conto altrettante cose dello stesso genere, mentre l'ente impositore vanta per la corresponsione delle medesime somme un diritto di credito nei confronti del concessionario. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la domanda ex art. 103 l.f. proposta dall'ente impositore, accogliendone la domanda subordinata, di ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c.).

Cass. civ. n. 18045/2019

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sollecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempestivamente). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017).

Cass. civ. n. 788/2012

Nel deposito bancario, negozio complesso di durata che costituisce un contratto d'impresa, caratterizzato da profili speculativi, in cui l'interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia ed alla rimuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Cass. civ. n. 23844/2008

In tema di deposito bancario, la mera cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può, però, disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro.

Cass. civ. n. 17945/2003

L'obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 c.c., non è legato all'esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 c.c.): trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri. Da tanto deriva che l'intervento di un vincolo esterno alla restituzione (pignoramento o sequestro) non incide sulla causa giuridica da cui deriva il debito per interessi, perché quel vincolo impedisce al depositante di richiedere nell'immediato alla banca depositaria la restituzione di dette somme, ma non le rende medio tempore indisponibili per la banca medesima.

Cass. civ. n. 15231/2002

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento cosa conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

Cass. civ. n. 4389/1999

Mentre il diritto alla restituzione delle somme depositate vantato dal depositante nei confronti della banca, che abbia pagato a un terzo portatore del libretto di deposito ma non titolare del credito, ha natura contrattuale e si fonda sul deposito e sul pagamento al terzo con dolo o colpa grave, il diritto, del depositante nei confronti del terzo ha natura extracontrattuale e si fonda sull'illecito possesso della somma; conseguentemente, sul piano processuale le azioni proposte dal depositante nei confronti della banca e del terzo sono diverse, sul piano sostanziale le posizioni debitorie non sono legate da un nesso di solidarietà passiva. (In applicazione di tali principi si è affermato che la transazione conclusa tra depositante e terzo non produce effetti diretti sul rapporto tra depositante e banca e non comporta l'estinzione di questo, eventualmente realizzandosi l'effetto indiretto di incidere sul quantum dovuto dalla banca al depositante).

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Anonimo chiede
venerdì 01/09/2017 - Lombardia
“Buongiorno, gradirei conoscere la definizione di contratto di durata in ambito bancario. Quali forma bancarie di contratto rientrano in questa fattispecie? Grazie”
Consulenza legale i 05/09/2017
Per rispondere al quesito è utile precisare la definizione di contratto di durata e di contratto bancario.

Nei contratti di durata la prestazione delle parti (o di una sola) si prolunga per un certo tempo, e si distinguono dai contratti ad esecuzione istantanea in quanto questi ultimi esauriscono i loro effetti in un solo momento: la prestazione è determinata in funzione della durata stessa, in quanto il valore quantitativo dipende dalla durata del rapporto. I contratti di durata si distinguono in contratti ad esecuzione periodica, nei quali le prestazioni vengono eseguite a intervalli periodici, e contratti ad esecuzione continuata, nei quali le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato: la durata dell’esecuzione può dar luogo così ad una pluralità di atti di esecuzione scaglionati nel tempo, ovvero ad un contegno continuativo di esecuzione protratto per un certo tempo.

Quanto ai contratti bancari, essi sono caratterizzati dall'elemento soggettivo, cioè dal fatto che essi sono posti in essere da una banca nell’esercizio della sua attività di impresa; più precisamente, i contratti bancari sono quei contratti con i quali la banca provvede a procurarsi denaro, o ad impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori al pubblico. La nozione di contratto bancario è molto ampia e ricomprende non solo le tipiche attività di intermediazione nella circolazione del denaro, ma anche ogni altra attività finanziaria e di investimento. La funzione dei contratti bancari è, dunque, quella di offrire alla banche strumenti giuridici idonei all’esercizio della loro attività di impresa.

Nella categoria dei contratti bancari di durata, quindi, rientreranno tutti quei contratti nei quali una parte è una banca nell'esercizio della sua attività di impresa e nei quali almeno una delle prestazioni si prolunga nel tempo, in modo periodico ovvero continuativo.

Più precisamente, a titolo meramente esemplificativo, contratti bancari di durata possono essere:
  • contratto di conto corrente bancario, con cui la banca si impegna nei confronti del cliente, sul presupposto dell’esistenza di una disponibilità presso di sé, a prestare un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni;
  • contratto di deposito bancario, con cui si deposita di una somma di denaro presso una banca, la quale ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta;
  • contratto di apertura di credito, col quale la banca accreditante si obbliga a tenere a disposizione del cliente accreditato una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato;
  • contratto di mutuo o finanziamento, con il quale la banca consegna al mutuatario una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.