Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4389 del 3 maggio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 c.c. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attivitā strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere-dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione — agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non č liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che giustamente il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilitā della banca, che aveva rimborsato libretti al portatore a persona non identificata diversa dal depositante, nonostante che quest'ultimo fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto, le somme prelevate fossero assai ingenti).

(massima n. 2)

Mentre il diritto alla restituzione delle somme depositate vantato dal depositante nei confronti della banca, che abbia pagato a un terzo portatore del libretto di deposito ma non titolare del credito, ha natura contrattuale e si fonda sul deposito e sul pagamento al terzo con dolo o colpa grave, il diritto, del depositante nei confronti del terzo ha natura extracontrattuale e si fonda sull'illecito possesso della somma; conseguentemente, sul piano processuale le azioni proposte dal depositante nei confronti della banca e del terzo sono diverse, sul piano sostanziale le posizioni debitorie non sono legate da un nesso di solidarietā passiva. (In applicazione di tali principi si č affermato che la transazione conclusa tra depositante e terzo non produce effetti diretti sul rapporto tra depositante e banca e non comporta l'estinzione di questo, eventualmente realizzandosi l'effetto indiretto di incidere sul quantum dovuto dalla banca al depositante).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.