Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23844 del 18 settembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.

(massima n. 2)

In tema di deposito bancario, la mera cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può, però, disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro.

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