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Articolo 1879 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Divieto di riscatto e onerositā sopravvenuta

Dispositivo dell'art. 1879 Codice Civile

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi del pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate(1).

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita(2), per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione(3).

Note

(1) E' discusso se il comma si riferisca ad un vero e proprio riscatto (1866, 1867, 1868 c.c.) ovvero ad un diritto di recesso unilaterale (1373 c.c.). A favore della prima tesi milita la rubrica della norma; a favore della seconda l'espressa menzione della rinuncia alla ripetizione delle somme pagate, la quale ha senso in relazione al recesso e non al riscatto.
(2) Si ritiene che la norma si applichi sia alla rendita onerosa sia a quella non onerosa (1872 c.c.).
(3) Si ritiene, però, che si possa inserire nella stipula una clausola che ancori la rendita al variare del potere d'acquisto del denaro.

Ratio Legis

Se si ritiene che il primo comma disciplini un'ipotesi di divieto di riscatto, esso si giustifica in considerazione della natura aleatoria del contratto, dalla quale deriva l'impossibilità di determinare esattamente la somma dovuta a titolo di riscatto. Se, invece, si ritiene che il comma configuri un divieto al recesso unilaterale (1373 c.c.) si deve concludere che esso stabilisce una eccezione al principio per cui è sempre ammesso il recesso dai rapporti obbligatori costituiti a tempo indeterminato.
Il secondo comma, invece, costituisce eccezione al disposto dell'art. 1467 del c.c. e si giustifica per la natura aleatoria della rendita vitalizia.

Spiegazione dell'art. 1879 Codice Civile

Patto di riscatto
Come è noto, con riferimento al codice precedente, si era discusso circa la validità della clausola che consentiva il riscatto al debitore della rendita, sembrando ad alcuni che una siffatta clausola fosse incompatibile con la natura del vitalizio, in quanto ne ehminerebbe l'elemento dell'alea.
Assai opportuna è stata quindi l'esplicita risoluzione della questione nel nuovo codice e del pari opportuna la sua risoluzione in senso affermativo. La facoltà di riscatto convenzionale attenua infatti l'alea, ma non l'elimina poiché il riscattante, col perdere le annualità pagate, sopporta le conseguenze del rischio subito fino al momento del riscatto, mentre il creditore guadagna le annualità riscosse.
Improponibilità dell'azione di rescissione per lesione e dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità
Il capoverso dell'articolo stabilisce che il debitore della rendita è tenuto a pagarla per tutto il tempo previsto dal contratto, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Ciò vale a confermare, ove occorresse, l' inapplicabilità alla materia in esame dell'azione di rescissione per lesione (art. 1448 del c.c., comma 3) e dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 del c.c., comma 2).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

580 Si è aggiunto nell'articolo 675 (606 del progetto del 1936) che il divieto di riscatto ivi considerato può essere superato dalla convenzione contraria.
Infatti la dottrina ammette che il divieto non è di ordine pubblico.

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