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Articolo 1780 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Dispositivo dell'art. 1780 Codice Civile

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile(1), egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa [1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante(2) il fatto per cui ha perduto la detenzione [1777 comma 2].

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo [1259].

Note

(1) Ad esempio, gli viene sottratta laddove egli aveva predisposto tutte le cautele per evitarlo.
(2) La denuncia, invece, non deve essere fatta al proprietario in quanto tale perché parte del contratto di deposito è il depositante.

Ratio Legis

Il depositario non sopporta le conseguenze della sottrazione della cosa dovute a fatto a lui non imputabile (v. 1256 c.c.) e ciò, presumibilmente, per la natura di regola gratuita del deposito (1767 c.c.). Tuttavia, il depositario deve subito avvisare il depositante del fatto del terzo affinché questi possa agire per tutelarsi. Inoltre, ad evitare che il depositario ottenga un lucro che non gli spetta, il depositante ha diritto a ricevere quanto il primo consegue a causa della sottrazione (v. 1259 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1780 Codice Civile

Impossibilità della prestazione per causa non imputabile

La liberazione del depositario per impossibilità non imputabile della prestazione (di custodia e restituzione) discende dalle regole generali sulle obbligazioni, poiché tale impossibilità costituisce causa estintiva dell'obbligazione in generale (art. 1256).
La liberazione del depositario dunque, in conformità ai principi generali, consegue così al perimento della res deposita, come alla perdita di essa, che tuttavia sussista presso altri, quando egli provi che la causa di questi eventi non è a lei imputabile. A tal fine non occorre che il depositario dimostri in conseguenza di quale specifico evento l'impossibilità si sia verificata, il che renderebbe evidentemente più difficile la prova liberatoria, potendo egli incolpevolmente ignorare o non essere in grado di identificare direttamente e positivamente tale evento ma è a ritenersi sufficiente che egli dimostri di aver impiegato la diligenza dovuta, con la conseguenza che la causa ignota, una volta dimostrata la diligenza, rimane a carico del depositante.

In questo senso, infatti, è stato definito in linea di principio dal codice attuale il vessato problema interpretativo già provocato dagli artt. 1224-1226 del codice abrogato; onde la prova specifica dell'evento produttivo dell'impossibilità di adempimento deve ritenersi necessaria, solo quando in tal senso dispongano norme particolari, che ricolleghino la liberazione al verificarsi di determinati eventi.

Dunque è irrilevante, se non per trarne argomento a fortiori, la specifica natura dell'evento produttivo dell'impossibilità, bastando la prova dell'impiego della diligenza nella custodia, da valutarsi con minor rigore se il deposito è gratuito (art. 1768 cpv.); e ne consegue che qualsiasi evento può costituire causa non imputabile, se si dimostri che si è verificato malgrado la diligente custodia. Certamente può a priori riconoscersi ancora l'efficacia liberatoria di quei fatti, tradizionalmente ritenuti esemplificativi del casus e della vis major:il terremoto, il maremoto, l'eruzione, il factum principis, per es. requisizione coattiva dells res deposita, ma non è possibile valutare in linea generale se e quali altri eventi siano non imputabili. Il giudizio dovrà invece formularsi, caso per caso, in base alle modalità concrete dell'evento, rapportate all'entità dei mezzi preventivi che, in relazione alla natura ed al valore della res deposita e a tutte le altre circostanze, si debbono considerare dovuti dal depositario. Epperò, come non è possibile determinare in linea astratta il contenuto specifico della custodia del buon padre di famiglia (vedi art. 1768), così non è possibile la preven­tiva determinazione specifica delle cause non imputabili. Particolarmente significativa, come manifestazione del criterio direttivo da seguire, è la disposizione dell'art. 1257 sullo smarrimento, che, applicata al deposito, implica appunto la liberazione del depositario, che dimostri di aver impiegato la dovuta diligenza media, quando la cosa non sia ritrovata nel luogo in cui era stata riposta dal depositario, e questi non sia in grado di individuare la causa della sua scomparsa.
Sono naturalmente applicabili anche le norme sulla impossibilità parziale (art. 1258), da cui deriva l'efficacia liberatoria della restituzione delle sole cose rimaste o anche della cosa deteriorata; e quelle sull'adempimento inesatto o tardivo per causa non imputabile (art. 1218).

Sempre in conformità alle regole generali, il depositario sarà invece responsabile per l'impossibilità di esatto adempimento sopravvenuta dopo la costituzione in mora (salva la prova di cui all'art. 1221), e, in ogni caso, se abbia convenzionalmente assunto il rischio del fortuito. Come illazione dal carattere essenzialmente preventivo dell'attività di custodia, è stato esattamente osservato che la responsabilità del depositario rimane, anche se sia riuscito impossibile eliminare l'evento dannoso in atto o i suoi effetti, quando sarebbe stato possibile, alla stregua della diligenza media, sottrarre preventivamente la cosa all'evento medesimo.


Perdita non imputabile della detenzione e recupero di essa

V'è tuttavia, in tema di impossibilità per causa non imputabile, una disposizione espressa in sede particolare, quella dell'art. 1780. Stante il dichiarato criterio direttivo del codice, di evitare la mera ripetizione di principi generali in sede particolare, bisogna cercare di individuarne il contenuto normativo.

La disposizione in esame si risolve in quattro proposizioni: liberazione del depositario per perdita della detenzione della cosa in seguito a fatto non imputabile, obbligo di avvertirne immediatamente il depositante, diritto del depositante di ricevere ciò che il depositario abbia conseguito in conseguenza del fatto stesso, subingresso del depositante nei diritti spettanti al depositario. La fattispecie considerata dalla norma è quella di perdita della detenzione della res deposita in conseguenza del fatto di terzi, che vi si immettano, e non di perimento della stessa, sia pure dovuto all'altrui fatto umano (distruzione), come dimostra la dizione dell'articolo ( "se la detenzione.... è tolta al depositario..."); deve inoltre ritenersi che si contempli solo o principalmente il caso di sottrazione arbitraria, con o senza gli estremi di reato ai sensi degli artt. 624 segg. cod. pen., poiché all'ipotesi di rivendicazione od altra azione giudiziaria provvede l'art. 1777 cpv.

In relazione alla fattispecie così individuata, la prima regola (liberazione) potrebbe a prima vista apparire superflua, poiché l'art. 1256 comprende tutte le possibili cause non imputabili, ma in realtà non è. Essa, infatti, ha il valore di escludere che il depositario sia tenuto a recuperare la cosa dal terzo detentore, anche quando tale recupero sarebbe possibile in virtù della situazione possessoria inerente alla qualità di depositario, e cioè quando competerebbe a questi l'azione reintegratoria, a norma dell'art. 1168, verso l'autore dello spoglio.

Si coglie così la specifica utilità della previsione espressa di questa particolare causa di impossibilità, poiché, in mancanza, si potrebbe dubitare della persistenza dell'obbligazione di restituire, previo recupero, e considerare la perdita della detenzione cagionata dall'altrui spoglio come mera impossibilità temporanea, ai sensi dell'art. 1256 cpv., giustificativa solo del ritardo nell'adempimento. La regola liberatoria sancita, invece, è conforme all'individuazione dell'obbligo di custodia come principale e di quello di restituzione come meramente conseguenziale, poiché la custodia presuppone il possesso, e diviene impossibile quando questo venga a mancare, non essendo pensabile un obbligo di custodire senza possedere, anche per la realità del contratto; e ribadisce, insieme alle premesse poste in tal senso (vedi art. 1766), anche quella dell'estraneità alla custodia dell'attività di tutela giuridica.

In relazione a questo suo significato, che è l'unico utile possibile, la norma non menziona, accanto alla perdita della detenzione, anche la distruzione per caso fortuito e la requisizione per atto di pubblica autorità, il cui pieno valore liberatorio deriva dalla regola generale.
È ovvio poi che, quando l'altrui sottrazione riveste gli estremi del reato (furto, rapina, estorsione ecc.), il depositario non è tenuto, nei confronti del depositante, a promuovere, in quanto occorra, l'azione penale.


Obbligo di denuncia e diritti del depositario in seguito all'impossibilità sopravvenuta

Escluso così l'obbligo del recupero, opportunamente l'art. 1780 provvede alla tutela dell'interesse del depositante - che può trovarsi nell'impossibilità, e comunque non ha ragione, avendo depositato la cosa, di vigilare - sancendo a carico del depositario l'obbligo di denunciare immediatamente il fatto al depositante: così che questi sia in condizione di provvedere tempestivamente al recupero, esercitando le azioni possessorie e petitorie che gli competano, in tempo utile sia rispetto ad eventuali termini di decadenza sia rispetto ad eventuali pregiudizi in linea di fatto (derivanti per es. dal perimento della cosa o dalla trasmissione di essa a terzi di buona fede: cfr. artt. 1153 e 1169). Questa essendo la ratio dell'obbligo di denuncia, non v'è motivo di non estenderlo analogicamente anche alle altre ipotesi di perdita non imputabile, e così non solo alla requisizione (del resto forse rientrante nella dizione della norma), ma anche alla distruzione o al deterioramento della cosa, per fatto umano o naturale; in relazione alla prima ipotesi, affinché il depositante sia in grado di tutelare, anche con tempestive opposizioni alla stima, il suo diritto all'indennizzo; in relazione alla seconda, perché possa esperire l'azione di risarcimento nei confronti del terzo colpevole, o esercitare, con l'osservanza delle formalità e dei termini stabiliti, i diritti derivanti dall'assicurazione della cosa, cui egli può aver provveduto.

Analogamente, deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi, nelle quali il depositario abbia ricevuto qualche cosa — per es. indennità in seguito a requisizione, indennità corrisposta dall'assicuratore, somma ricevuta da terzi a titolo di risarcimento, anche se non dovuto ed offerto in via amichevole — o vanti dei diritti in conseguenza del fatto non imputabile, che ha reso impossibile la restituzione, l'ultima parte della norma in esame, che attribuisce al depositante il diritto di ricevere quel che il depositario abbia conseguito o il subingresso nei diritti ad esso spettanti. Si tratta, infatti, di pura e semplice applicazione al deposito della regola generale posta dall'art. 1259, e non v'è ragione di ritenere che, con l'espressa menzione nel corso di una disposizione relativa ad un determinato caso di impossibilità, si sia voluto escluderne l'applicazione a tutti gli altri casi. Per questa parte la disposizione espressa deve perciò ritenersi pleonastica, e tutt'al più giustificata solo da ragioni di completezza formale; essa, comunque, non può ingenerare dubbi di sorta.


Inadempimento del depositario e sue conseguenze

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione determina, secondo le regole generali, l'estinzione ipso jure (degli effetti) del contratto, provocando l'immediata liberazione non solo del depositario (cfr. art. 1256), ma anche, se il deposito è retribuito, del depositante (cfr. art. 1463): l'eventuale azione di quest'ultimo per la ripetizione del corrispettivo pagato e per il conseguimento di ciò che abbia ricevuto il depositario (o il subingresso nei diritti di esso), non sono effetti del contratto, ma applicazioni, rispettivamente, dei principi sul pagamento indebito e sull'arricchimento senza causa (artt. 2033, 2041).

Viceversa l'inadempimento del depositario, che comprende anche l'impossibilità, della prestazione per causa a lui imputabile, non determina l'immediata e completa cessazione dell'efficacia del contratto, ma soltanto una trasformazione di tale efficacia. E precisamente :
a) se la prestazione di custodia è ancora possibile, il depositante può agire per ottenerne l'adempimento (artt. 1218 e 1453), provvedendo eventualmente a spese del depositario, che non abbia eseguita la sentenza di condanna, al recupero della cosa dal terzo detentore, se del caso, e al deposito di essa presso un terzo (art. 2931);
b) se l'adempimento è impossibile, o comunque se il depositante lo preferisce, egli può, trattandosi di deposito oneroso, chiederne la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 segg.; questa però non opera retroattivamente, riguardo alla prestazione di custodia già avvenuta ed al corrispettivo per essa pagato, poiché il deposito è un contratto ad esecuzione continuata (art. 1458). Ma se la restituzione è ancora possibile, l'esercizio di questo diritto non ha normalmente ragione pratica, potendo il depositante avvalersi del potere di recesso unilaterale; la ritrova, invece, se c'è un termine nell'interesse del depositario, che escluda il recesso.
Inoltre, presumibilmente la restituzione, anche in sede di adempimento forzato o di risoluzione, non può aver luogo senza il consenso del terzo interessato nel deposito (art. 1773);
c) infine, in tutti i casi (perdita o deterioramento della cosa, ritardo nella restituzione), il depositante ha diritto, a titolo sostitutivo o integrativo della cosa o della custodia, al risarcimento dei danni (artt. 1218 e 1453), presupponente anch'esso non l'estinzione ma soltanto la conversione (obbligo secondario) delle obbligazioni ex deposito.

Tutti questi diritti del depositante, costituenti la reazione giuridica dell'inadempienza, non sorgono soltanto nel momento in cui ha luogo o avrebbe dovuto aver luogo la restituzione, cioè alla scadenza del contratto, ma nel momento stesso in cui, per perimento, perdita della detenzione, alienazione, deterioramento della res deposita, o per trasgressione dei divieti d'uso e subdeposito, o per variazione arbitraria del modo della custodia, o per mancanza o inidoneità così dell'attività custodente come della predisposizione dei mezzi reali (per es. del locale in cui è riposta la cosa), risulti violata o non diligentemente o esattamente adempiuta l'obbligazione di custodire. Questa, infatti, come obbligazione ad esecuzione continuata e quasi immanente, è giuridicamente rilevante sin dal momento della conclusione del contratto, e non scade, sebbene cessi con la scadenza di esso; e si è già ampiamente dimostrato non essere esatto che manchi, prima della restituzione o della scadenza, una autonoma pretesa derivante dalla violazione della custodia, per difetto di interesse del depositante, come sostenuto da coloro che considerano l'obbligo di custodire assorbito da quello di restituire (v. artt. 1766 e 1770). Le azioni del depositante sorgono subito e sono immediatamente esperibili; è vero, peraltro, che normalmente in pratica vengono esercitate in sede di restituzione, perché di solito il depositante, garantito dal relativo obbligo del depositario, non si preoccupa e spesso non ha la possibilità di seguire l'andamento della custodia. È poi ovvio che non qualsiasi deficienza della custodia è idonea a provocare la risoluzione, se, ad avviso del giudice, non rivesta sufficiente importanza (art. 1455).


Risarcimento del danno

Qualche considerazione particolare richiede il risarcimento del danno. Ha funzione sostitutiva della restituzione in natura, ed in esso si concentrano tutti i diritti del depositante quando la cosa più non sussista presso il depositario: non è pensabile, infatti, che il depositante possa obbligare il depositario a recuperare la cosa dal terzo detentore mediante l'esercizio dell'azione reintegratoria, attesa la normale estraneità di attività giuridiche alla custodia; né, del resto, il depositante vi avrebbe interesse, potendo egli stesso provvedere al recupero finché ne sussiste la possibilità, e gravando le relative spese, a titolo di danni, sul depositante. In tal caso, ed a fortiori quando la cosa sia perita, il depositante può agire direttamente per i danni, e non occorre, per elementare ragione di economia processuale, una preventiva condanna alla restituzione.

Diversamente, se si tratti di recupero materiale o se la cosa sussista presso il depositario: in tal caso il depositante può, se crede, agire per l'adempimento, e può, in base alla sentenza, ottenere l'esecuzione specifica non solo della restituzione, ma anche della custodia, se vi abbia ancora interesse (cfr. artt. 2 930 e 2931). In questa, come nelle ipotesi di restituzione difettosa (per deterioramenti della cosa) o tardiva, o di insufficiente esecuzione della custodia che costringa il depositante a scegliere un altro depositario incontrando maggiori spese, il risarcimento ha funzione integrativa.

Così nel caso di perdita come in quello di deterioramento della res deposita, interessa stabilire il valore di essa, che va compreso nel risarcimento integralmente o proporzionalmente. È controverso a qual momento si debba far capo per tale stima; presumibilmente a quello della scadenza (o della richiesta di restituzione), né sembra che tale soluzione sia in contrasto col considerare sorto l'obbligo del risarcimento nel momento della violazione della custodia, poiché ciò non toglie che il risarcimento abbia la funzione di rimettere il depositante nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se avesse riavuto la cosa in condizioni inalterate in seguito all'esatta esecuzione del contratto, e quindi nel momento in cui la restituzione avrebbe dovuto aver luogo.

La determinazione del momento, costitutivo dell'obbligo di risarcimento rileva, invece, per considerarlo dovuto in moneta fallimentare, se la perdita, consumazione, o alienazione della cosa si è verificata prima della dichiarazione di fallimento del depositario. La tesi accolta è quella nel senso della computazione del valore della res deposita al momento della scadenza, cioè del termine di restituzione o della relativa richiesta.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

559 Nel caso di perdita della detenzione della cosa non imputabile al depositario (art. 648), la Commissione reale (art. 642), sulle tracce del codice civile (art. 1850), aveva semplicemente stabilito che il depositario deve rimborsare il depositante di quanto egli abbia conseguito per effetto della perdita della cosa.
Poiché non restava regolata l'ipotesi in cui il depositario abbia dei diritti in conseguenza dell'evento che ha prodotto la perdita, ho stabilito che il depositante subentra ex iure nell'esercizio dei diritti stessi.
In considerazione del carattere generale della norma da me adottata nell'art. 648, non ho ritenuto necessario accennare esplicitamente alla perdita per requisizione, che invece la Commissione reale aveva ritenuto di ricordare in modo speciale.

Massime relative all'art. 1780 Codice Civile

Cass. civ. n. 8978/2020

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Cass. civ. n. 1246/2018

Nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 22361/2007

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 24 Giugno 2003).

Cass. civ. n. 14470/2004

La responsabilità "ex recepto" incombe sul depositario così che il medesimo ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa; il relativo accertamento costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del titolare di un laboratorio per l'esame di metalli preziosi, per la perdita di un lingotto d'oro trafugato durante una rapina a mano armata, immediatamente denunciata al depositante, in considerazione delle modalità dell'azione, compiuta in pieno giorno, in presenza del titolare e di un cliente, e tenendo conto della cautela adottata installando un campanello per l'apertura della porta del locale, restando ininfluente la circostanza che il lingotto fosse stato lasciato in bella vista).

Cass. civ. n. 13359/2004

Il depositante subentra nel diritto che spetta al depositario, sia esso di risarcimento verso il terzo che di indennizzo verso l'assicuratore, in quanto l'art. 1780 c.c. deve essere interpretato nel senso di comprendere ogni diritto comunque e a qualsiasi titolo spettante al depositario in relazione alla perdita incolpevole della cosa.

L'art. 1780 c.c. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine, è senz'altro ravvisabile fatto non imputabile, idoneo a liberare il depositario dalla responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata, quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è custodita mediante la commissione di rapina a mano armata, senza che rilevi se egli abbia adottato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona.

Cass. civ. n. 10484/2004

Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia, in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, il concessionario dell'ormeggio non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma di presunzione di colpa. Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Cass. civ. n. 19769/2003

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario (nella specie: per furto notturno mediante narcosi indotta da ignoti), sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa — trattandosi di obbligazione di valore — a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui eccede quanto coperto dagli interessi legali.

Cass. civ. n. 18651/2003

In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

Cass. civ. n. 8389/1995

In tema di deposito, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore delle cose depositate al momento della consegna. Tale valore non opera come limite all'obbligo del risarcimento gravante sul depositario — avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria sulla somma indicata come valore della cosa ma costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto. 

Cass. civ. n. 6242/1993

Nel caso di perdita della cosa data in deposito, il depositario, per liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno, deve provare che l'evento era imprevedibile e inevitabile o estraneo al comportamento da lui tenuto nell'esecuzione del contratto; atteso che primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della causa dell'inadempimento e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita della cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall'obbligo del risarcimento del danno. 

Cass. civ. n. 8541/1991

L'art. 1780 primo comma c.c., ove stabilisce che il depositario, perduta la detenzione della cosa per fatto a lui non imputabile, è tenuto al risarcimento del danno per il caso in cui non provveda a denunciare immediatamente al depositante il predetto fatto, va interpretato, in armonia con i principi generali in materia di nesso di causalità, nel senso che quel danno comprende esclusivamente i pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell'omessa o ritardata denuncia. Pertanto, l'indicato danno può identificarsi con il valore della cosa depositata solo se il depositante dimostri che la perdita di essa sia dipesa dall'inosservanza dell'obbligo di denuncia.

Cass. civ. n. 5955/1984

La consegna dell'autovettura per effettuarvi delle riparazioni, accompagnata dalla accettazione delle chiavi, pur avendo una funzione strumentale rispetto all'adempimento della prestazione d'opera, fa sorgere nell'accipiente l'obbligo di custodire e di restituire il veicolo. Conseguentemente questi, qualora il veicolo — parcheggiato sulla pubblica strada — venga sottratto, è tenuto al risarcimento del danno, senza che assuma rilievo la circostanza che il proprietario abbia consentito a quel parcheggio.

Cass. civ. n. 6218/1981

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, conseguente allo sbarco (sia d'ufficio, che d'amministrazione), la responsabilità ex recepto dell'ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore e, pertanto, l'obbligo di custodia ex recepto del depositario, con il relativo onere probatorio circa la non imputabilità dell'inadempimento, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, in relazione alla quale, peraltro, resta a carico del destinatario, a cui favore il deposito è venuto ad esistenza, la prova dell'elemento temporale della perdita (cioè la sua posteriorità all'affidamento ed allo sbarco), che è fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria.

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