Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22361 del 25 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre č il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 24 Giugno 2003).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.