Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6218 del 21 novembre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, conseguente allo sbarco (sia d'ufficio, che d'amministrazione), la responsabilitā ex recepto dell'ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore e, pertanto, l'obbligo di custodia ex recepto del depositario, con il relativo onere probatorio circa la non imputabilitā dell'inadempimento, ai fini dell'esclusione della sua responsabilitā, in relazione alla quale, peraltro, resta a carico del destinatario, a cui favore il deposito č venuto ad esistenza, la prova dell'elemento temporale della perdita (cioč la sua posterioritā all'affidamento ed allo sbarco), che č fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria.

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