Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13359 del 19 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il depositante subentra nel diritto che spetta al depositario, sia esso di risarcimento verso il terzo che di indennizzo verso l'assicuratore, in quanto l'art. 1780 c.c. deve essere interpretato nel senso di comprendere ogni diritto comunque e a qualsiasi titolo spettante al depositario in relazione alla perdita incolpevole della cosa.

(massima n. 2)

L'art. 1780 c.c. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, č tenuto a fornire la prova che l'inadempimento č dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine, č senz'altro ravvisabile fatto non imputabile, idoneo a liberare il depositario dalla responsabilitā per mancata restituzione della cosa depositata, quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui č custodita mediante la commissione di rapina a mano armata, senza che rilevi se egli abbia adottato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona.

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