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Articolo 1259 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Dispositivo dell'art. 1259 Codice Civile

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata(1) è divenuta impossibile [1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità(2), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento(3).

Note

(1) Se la prestazione ha ad oggetto una cosa generica, non è esatto parlare di impossibilità: in tal caso il debitore potrà procurarsi altrove il bene e rivalersi, esso stesso, sul terzo.
(2) Può trattarsi di un fatto illecito, ad esempio un furto, ma anche di un fatto lecito, ad esempio un provvedimento amministrativo.
(3) In questo caso si ha surrogazione legale del rapporto precedente con un altro rapporto avente diverso oggetto.

Ratio Legis

Il legislatore vuole impedire che il debitore tragga un vantaggio che non gli spetta (2033 c.c.) e che otterrebbe se, liberato dall'obbligazione per colpa di un terzo, potesse pretendere un risarcimento dal terzo stesso e trattenerlo.

Brocardi

Commodum repraesentationis

Spiegazione dell'art. 1259 Codice Civile

Il c.d. commodum surrogationis per la prestazione impossibile e le sue applicazioni nel concetto della modificata norma

L’articolo in esame contempla il c.d. commodum surrogationis, attribuito al creditore in sostituzione della prestazione divenuta impossibile. Poichè tale impossibilità può avere avuto come contropartita per il debitore un indennizzo, un risarcimento, una somma a titolo di assicurazione, e poichè da ciascuna di tali situazioni sorge un credito con le relative azioni in capo al debitore medesimo, la legge stabilisce che il creditore resti senz'altro surrogato per potersi rifare della subita perdita patrimoniale che è conseguenza dell’ estinzione.

Non vale in tal caso la normale surrogatoria (art. 2900 del c.c., ex art. 1235 vecchio codice), perchè questa presuppone, tra le altre condizioni, la permanenza di un credito che qui invece è estinto per impossibilità della prestazione. Per questo caso, come per altri simili, il codice francese prevedeva una cessione legale forzosa delle azioni spettanti al debitore, ma già il nostro codice del 1865, aderendo ad una tesi dottrinale contraria, aveva adottato, nel corrispondente art. 1299, il criterio della surrogazione immediata legale. Il nuovo codice completa la disposizione estendendola a tutti i casi di impossibilità ed includendo nella surrogazione tutte le ragioni di credito dipendenti dal fatto che ha dato luogo alla impossibilità. Così, il creditore esperirà direttamente le azioni per il prezzo di espropriazione, quelle contro il responsabile del perimento e, in generale, tutte le altre che sarebbero spettate al debitore se l'obbligazione estinta non fosse affatto esistita

Solo in tema di indennità assicurativa era sorto il dubbio se la norma del vecchio art. 439 del codice di commercio consentisse l'applicazione della surrogazione qui contemplata nel caso di contraria pattuizione delle parti, anche perchè non si riteneva estendibile l'altra disposizione del vecchio art. 1951 in tema di privilegi ed ipoteche. Ma la questione va risolta in senso affermativo, sia perchè una cosa è l'alienazione volontaria della cosa assicurata ed altra il perimento con la surrogazione legale; sia perchè questa, data la nuova ed ampia formulazione, non consente tale limitazione. L'unica limitazione consiste, invece, nella misura del pregiudizio risentito dal creditore a causa dell’ estinzione. La surrogazione non deve risolversi in un arricchimento, perciò il nuovo testo inserisce l'inciso nei limiti del danno sofferto.

L'ultima ipotesi dell'articolo è un ovvio corollario delle norme che precedono: se il debitore ha già riscosso l’ indennità, deve versarla al creditore in sostituzione della prestazione e sempre fino al limite del pregiudizio da questi risentito.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

154 Inflne (art. 178) si è previsto il subingresso legale del creditore nei diritti che il debitore ha verso terzi in dipendenza del fatto che ha determinato l'impossibilità.
Con tale disposizione si ritorna al sistema del codice civile (art. 1299) che era stato abbandonato dal progetto del 1936 (art. 90). In questo si prevedeva soltanto la cessione coattiva dei diritti e delle azioni spettanti al debitore; ma è chiaro che, al lento funzionamento di questo istituto, debba preferirsi la più energica tutela del subingresso ex lege nei diritti e nelle azioni medesime.
Sembra opportuno mettere in rilievo che l'art. 178 non prevede soltanto questo subingresso, ma anche la surrogazione reale: in modo che, al posto della cosa dovuta, e dovuto l'importo dell'indennità conseguita dal debitore a titolo di risarcimento. Trova, in tal modo, generalizzazione il principio dell'art. 1951 cod. civ., che un'autorevole corrente considerava eccezionale.

Massime relative all'art. 1259 Codice Civile

Cass. civ. n. 4993/2019

Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.

Cass. civ. n. 2135/1972

La disciplina dettata dall'art. 1259 c.c., a proposito del subingresso del creditore nei diritti del debitore nei confronti del terzo che abbia reso impossibile la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata, non vale a dimostrare che l'ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo.

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