Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4567 del 27 agosto 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di cose, il vettore che, dinanzi al rifiuto del destinatario della riconsegna delle cose trasportate, ometta — pur avendone la possibilitā — di informare immediatamente il mittente e di chiedere le opportune istruzioni, lasciando trascorrere un considerevole lasso di tempo prima di adempiere a tale incombente, č tenuto a rispondere delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dal mittente.

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